Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Cassazione ha stabilito che l'azienda sanitaria è responsabile in solido del fatto illecito del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica.
La Corte accoglie il ricorso presentato da un uomo che si era visto rigettare la richiesta di risarcimento rivolta al centro che aveva in cura la moglie, affetta da grave patologia tumorale. La Corte ritiene fondata la richiesta del marito che sosteneva che un errore (accertato dal CTU) nel trattamento terapeutico avesse comportato una perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso della moglie.
Indipendentemente dalla volontà o meno di abortire della donna, grava sul medico il dovere di informare i genitori circa le condizioni di salute del nascituro, anche per consentire loro di prepararsi psicologicamente o materialmente ad eventuali malformazioni.
In caso di nascita di un bambino con gravi malformazioni, grava sulla madre l’onere di provare che, se fosse stata previamente informata della grave patologia di cui sarebbe stato affetto suo figlio, avrebbe interrotto la gravidanza.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato che «il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, derivante dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori, ma anche ai fratelli».
La Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché una struttura sanitaria possa considerarsi responsabile per lesioni causate a pazienti, è necessario che il danneggiato dimostri anche la presenza del nesso causale tra l’azione o l’omissione del medico e il danno causato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio arrecato alla integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e, in caso di mancanza o difetto di un valido consenso informato, l’intervento del medico è illecito, anche quando è compiuto nell’interesse del paziente.
La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici hanno l’onere di verificare se la condotta colposa del sanitario possa rientrare nell’ambito della più favorevole disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, in luogo della legge Gelli-Bianco.