Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina affetta da gravi danni mentali dalla nascita avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la responsabilità da inadempimento contrattuale dei professionisti per non aver correttamente informato i genitori del fatto che l’alterazione cromosomica, rilevata in occasione della amniocentesi, poteva comportare alla nascita gravi danni mentali, impedendo, quindi, alla madre di scegliere se proseguire o interrompere la gravidanza.
La colpa del medico non può essere esclusa dal giudice perché la particolare difficoltà della diagnosi renderebbe scusabile un eventuale errore. Anche nei casi particolarmente complessi, infatti, eventuali profili di imprudenza e negligenza devono essere valutati e possono costituire fonte di responsabilità contrattuale.
La Cassazione ha stabilito che l'azienda sanitaria è responsabile in solido del fatto illecito del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica.
La Corte accoglie il ricorso presentato da un uomo che si era visto rigettare la richiesta di risarcimento rivolta al centro che aveva in cura la moglie, affetta da grave patologia tumorale. La Corte ritiene fondata la richiesta del marito che sosteneva che un errore (accertato dal CTU) nel trattamento terapeutico avesse comportato una perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso della moglie.
Indipendentemente dalla volontà o meno di abortire della donna, grava sul medico il dovere di informare i genitori circa le condizioni di salute del nascituro, anche per consentire loro di prepararsi psicologicamente o materialmente ad eventuali malformazioni.
In caso di nascita di un bambino con gravi malformazioni, grava sulla madre l’onere di provare che, se fosse stata previamente informata della grave patologia di cui sarebbe stato affetto suo figlio, avrebbe interrotto la gravidanza.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato che «il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, derivante dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori, ma anche ai fratelli».
La Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché una struttura sanitaria possa considerarsi responsabile per lesioni causate a pazienti, è necessario che il danneggiato dimostri anche la presenza del nesso causale tra l’azione o l’omissione del medico e il danno causato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio arrecato alla integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e, in caso di mancanza o difetto di un valido consenso informato, l’intervento del medico è illecito, anche quando è compiuto nell’interesse del paziente.