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Corte di Cassazione - sez. I civ. - sent. n. 23707/2012: amministratore di sostegno e dichiarazioni anticipate di trattamento
6 dicembre 2012

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che in primo e secondo grado di giudizio si era vista respingere la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno perché la perdita di capacità era futura e meramente eventuale.

Numero
23707
Anno
2012

La donna, nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche e mentali, aveva fatto autenticare da un notaio una scrittura privata con la quale designava un amministratore di sostegno, precisava la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non essere sottoposta in futuro e riconosceva all'amministratore pieni poteri decisionali a riguardo.

Il giudice tutelare di Trento aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno e la Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso basandosi sull'assunto che una simile richiesta non poteva provenire da persona nel pieno possesso delle proprie capacità psico-fisiche.

La Corte di Cassazione concorda con i giudici di merito nel ritenere che l'attivazione della procedura di nomina dell'amministratore di sostegno debba essere condizionata al manifestarsi della condizione di infermità o incapacità e all'insorgere “dell'esigenza di protezione cui è ispirata la ratio dell'istituto in discorso”.

La facoltà attribuita dall'art. 408 c.c. di designare pro futuro il proprio amministratore di sostegno produrrebbe i suoi effetti unicamente sul piano privatistico, non postulando l'intervento del giudice: “la designazione preventiva di cui si discute mira a valorizzare (…) il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta (...)”.

Pur se argomento estraneo al thema decidendum, la Corte esprime alcune valutazioni in merito alla natura e agli effetti delle dichiarazioni anticipate di trattamento: dopo aver ricostruito il quadro delle fonti normative che fondano la natura “volontaria” dei trattamenti sanitari, la Corte afferma che l'atto di designazione “1.-vincolerà l'amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti, ma fissati dal giudice tutelare nell'esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire le finalità della “cura” necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell'attuarne le “aspirazioni”, laddove ne venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari; 2.- orienterà l'intervento del sanitario; 3. - ne imporrà la delibazione da parte del giudice nell'esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell'attribuzione di quelli da affidare all'amministratore di sostegno, ovvero in sede d'autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia della salute del beneficiato in caso di sua incapacità”. Riprendendo alcuni precedenti si riafferma la necessaria verifica dell'attualità della volontà del soggetto in stato di incapacità e dell'univocità e specificità dell'eventuale dissenso alla sottoposizione a cure trasfusionali da parte di un testimone di Geova.

Il concreto dispiegarsi degli effetti dell'atto, comunque, necessita della nomina da parte del giudice tutelare della persona designata, possibile solo nel momento in cui la condizione di incapacità o infermità sia divenuta attuale.

Nel box download il .pdf della decisione.

Pubblicato il: Giovedì, 06 Dicembre 2012 - Ultima modifica: Lunedì, 03 Giugno 2019
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