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Corte di Cassazione - sez. I civ. - ord. 7093/2022: diritto all’oblio della madre incapace non nominata nell’atto di nascita
3 marzo 2022

La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano n. 367 del 14 febbraio 2021, la quale conferma la decisione del giudice di primo grado che respinge l’istanza del ricorrente volta a conoscere l’identità della madre naturale.

Numero
7093
Anno
2022

Il decreto impugnato stabilisce che la madre naturale del ricorrente potrà continuare a rimanere nell’anonimato, poiché a causa di un grave deterioramento delle facoltà cognitive e volitive, compromesse tanto da non riuscire a ricordare l’evento nascita stesso, non è stata in grado di esprimere il suo consenso circa la possibilità di rivelare la sua identità al figlio.

Il primo motivo di ricorso presentato riguarda l’inesatta applicazione dell’art. 28, co. 7, della legge n. 184/1983. Secondo la parte ricorrente, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che l’impossibilità di prestare il consenso fosse analoga alla situazione di diniego, mentre tale impedimento dovrebbe essere assimilato ai casi di decesso o irreperibilità di cui all’art. 28, co. 8, della medesima legge, tale per cui il consenso della madre biologica non sarebbe necessario. Un secondo motivo di ricorso concerne la mancata valutazione del valore giuridico della dichiarazione resa dalla genitrice al momento della nascita. A detta del ricorrente, essendo la donna già gravemente malata al momento dei fatti, tale dichiarazione dovrebbe essere ritenuta viziata ab origine ai sensi dell’art. 428 cc.

La Corte sottolinea che il diritto all’anonimato della genitrice, a mente dell’art. 28 co. 7, è un principio tuttora vigente nel nostro ordinamento, la cui portata è stata però ridimensionata dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, nella quale si dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede in capo al giudice la possibilità di interpellare la madre naturale, che non ha voluto essere nominata al momento della nascita, per verificare se persista la volontà di non rivelare la sua identità.

Pur riscontrando che la giurisprudenza internazionale, in particolare quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sull’art. 8 CEDU (vedi Godelli c. Italia), sempre più frequentemente afferma il diritto del nato a conoscere le proprie origini, la Cassazione rimarca la necessità di tutelare congiuntamente anche il diritto della madre naturale a non essere conosciuta. Conformemente ad un orientamento già espresso in precedenza, la Cassazione statuisce che, nei casi in cui la genitrice non sia in grado di intendere e volere, lo strumento dell’interpello non potrà essere utilizzato, facendo quindi salva la volontà espressa al momento della nascita.

Dal momento che il giudice dell’appello ha adeguatamente applicato il principio di diritto, evidenziando correttamente che “il diritto all’oblio della donna, inteso sia come suo diritto di dimenticare, sia come diritto di essere dimenticata, fosse ancora sussistente e meritevole di protezione” e che “date le condizioni mentali in cui versava, aveva trovato una sua compensazione attraverso l’oblio dell’evento della nascita del figlio” (par. 3.4), si dichiara il primo motivo di ricorso infondato.

Per quanto attiene il secondo motivo di ricorso si rileva come la parte che “proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una situazione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione” (par. 4.2).

Non avendo il ricorrente indicato il momento e l’atto in cui è stata dedotta la questione vertente l’incapacità della madre ed essendosi limitato ad un generico riferimento a tale reclamo, la Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso inammissibile.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 03 Marzo 2022 - Ultima modifica: Lunedì, 19 Dicembre 2022
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