Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In caso di nascita di un bambino con gravi malformazioni, grava sulla madre l’onere di provare che, se fosse stata previamente informata della grave patologia di cui sarebbe stato affetto suo figlio, avrebbe interrotto la gravidanza.
La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato che «il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, derivante dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori, ma anche ai fratelli».
La Corte di Cassazione ha chiarito che, affinché una struttura sanitaria possa considerarsi responsabile per lesioni causate a pazienti, è necessario che il danneggiato dimostri anche la presenza del nesso causale tra l’azione o l’omissione del medico e il danno causato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio arrecato alla integrità fisica del paziente, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e, in caso di mancanza o difetto di un valido consenso informato, l’intervento del medico è illecito, anche quando è compiuto nell’interesse del paziente.
La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici hanno l’onere di verificare se la condotta colposa del sanitario possa rientrare nell’ambito della più favorevole disciplina introdotta dal decreto Balduzzi, in luogo della legge Gelli-Bianco.
In tema di reati contro la persona, integra il reato di lesioni personali colpose la somministrazione di farmaci "off label", cioè utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati, senza alcuna valutazione del rapporto tra costi e benefici, senza adeguata valutazione clinica, senza ricetta, al di fuori dei canoni previsti dalla L. n. 94/98 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico e da soggetto che, essendo farmacista, non era neanche abilitato a somministrarli, ove l'impiego degli stessi da parte del cliente determini l'insorgenza di una malattia ricollegabile causalmente al farmaco somministrato.
La Corte di Cassazione (sentenza 15495 del 7 aprile 2014) ha escluso l’applicabilità dell’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve per il personale sanitario che si attenga alle linee guida e alle buone pratiche condivise dalla comunità scientifica, in un caso riguardante l’imputazione per omicidio colposo di un medico che non era ricorso tempestivamente al parto cesareo in presenza di brachicardia del feto.
La Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in tema di responsabilità medica, in riferimento al reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. In quest’occasione la Corte di Cassazione invita il giudice di merito, nel condurre una nuova analisi sul caso, a tenere in considerazione l’art. 6 della nuova legge “Gelli – Bianco”, 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.