Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Cassazione ha stabilito che grava sul medico ginecologo l’onere della prova di aver fornito alla paziente tutte le informazioni sugli esami medici e diagnostici effettuabili al fine di escludere l’insorgenza di malformazioni nel feto.
Cass., sez. III civile (sent. 31 ottobre 2017, n. 25849): riconosciuto il risarcimento dei danni per perdita di chance a causa di una errata diagnosi che ha impedito ai genitori di scegliere l’aborto a fronte di malformazioni del feto.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il medico che non ha agito con la diligenza richiesta dalla sua professione: il dermatologo infatti ha trascurato i sintomi e non ha disposto esami più approfonditi. Questa condotta ha comportato un ritardo, nella diagnosi e nella cura della malattia, tale da determinare la morte del paziente.
La III sezione civile della Cassazione si è pronunciata sul contenuto dell'informazione che il medico è tenuto a dare al paziente per acquisire il suo consenso informato. L'informazione, in rispetto del principio di autodeterminazione del paziente, deve essere completa e non rileva, ai fini della sussistenza dell'illecito, se l'intervento sia stato eseguito correttamente o meno.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina affetta da gravi danni mentali dalla nascita avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la responsabilità da inadempimento contrattuale dei professionisti per non aver correttamente informato i genitori del fatto che l’alterazione cromosomica, rilevata in occasione della amniocentesi, poteva comportare alla nascita gravi danni mentali, impedendo, quindi, alla madre di scegliere se proseguire o interrompere la gravidanza.
La colpa del medico non può essere esclusa dal giudice perché la particolare difficoltà della diagnosi renderebbe scusabile un eventuale errore. Anche nei casi particolarmente complessi, infatti, eventuali profili di imprudenza e negligenza devono essere valutati e possono costituire fonte di responsabilità contrattuale.
La Cassazione ha stabilito che l'azienda sanitaria è responsabile in solido del fatto illecito del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica.
La Corte accoglie il ricorso presentato da un uomo che si era visto rigettare la richiesta di risarcimento rivolta al centro che aveva in cura la moglie, affetta da grave patologia tumorale. La Corte ritiene fondata la richiesta del marito che sosteneva che un errore (accertato dal CTU) nel trattamento terapeutico avesse comportato una perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso della moglie.
Indipendentemente dalla volontà o meno di abortire della donna, grava sul medico il dovere di informare i genitori circa le condizioni di salute del nascituro, anche per consentire loro di prepararsi psicologicamente o materialmente ad eventuali malformazioni.
In caso di nascita di un bambino con gravi malformazioni, grava sulla madre l’onere di provare che, se fosse stata previamente informata della grave patologia di cui sarebbe stato affetto suo figlio, avrebbe interrotto la gravidanza.