Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 che consente ai medici di medicina generale in quiescenza di prestare servizio di assistenza primaria e di continuità assistenziale nelle zone del territorio regionale prive di tali servizi, fino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. per aver istituito temporaneamente la figura dello “psico-oncologo”.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Como relativamente agli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, con riferimento all’art. 32 Cost. e all’art. 117, comma primo, alla luce dei parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Il Tribunale di Firenze ha ordinato all’Azienda sanitaria territorialmente competente di concludere la fase esecutiva del procedimento di suicidio medicalmente assistito attivato da una donna le cui condizioni rispettano i requisiti individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/2019.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto del Ministero degli Interni con cui è stato approvato il capitolato di appalto per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in quanto non conforme alla normativa di riferimento e viziato da difetto di istruttoria.
La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza Deloitte, conferma la propria precedente giurisprudenza in materia di trattamento dei dati pseudonimizzati ma allo stesso tempo introduce un nuovo criterio di interpretazione. Da un lato, infatti, essa conferma il criterio del rischio in concreto, già definito nella sentenza Breyer, secondo cui i dati pseudonimizzati non possono essere considerati personali in mancanza di una concreta possibilità che il destinatario possa reidentificare gli interessati. Dall’altro lato, la Corte sostiene però che l’analisi vada fatta dal punto di vista del titolare del trattamento: se per il titolare i dati restano personali, la comunicazione verso i terzi rimane una comunicazione di dati personali. Di conseguenza, il titolare è tenuto ad elencare i destinatari del trattamento nell’informativa, anche se di fatto per quest’ultimi i dati ricevuti non hanno più la qualità giuridica di dati personali (non essendo i destinatari in grado di reidentificare gli interessati).
Il 2 settembre 2025 il Consiglio di Stato con un parere ha riconosciuto la legittimità dello svolgimento del servizio di deblistering da parte delle farmacie.
La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza del requisito della “vivenza a carico” ai fini dell’attribuzione delle provvidenze previste dalla legge nelle ipotesi di decesso causalmente connesso con vaccinazioni o con le patologie enucleate nella L. 210/1992.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.