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Consiglio di Stato – sentenza n. 7839/2025 – parzialmente illegittimo il decreto che approva il capitolato di appalto per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR)
25 settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto del Ministero degli Interni con cui è stato approvato il capitolato di appalto per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in quanto non conforme alla normativa di riferimento e viziato da difetto di istruttoria.

Numero
7839
Anno
2025

Il 4 marzo 2024 il Ministero dell’Interno ha approvato con decreto lo schema di capitolato d’appalto per la gestione e il funzionamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) che disciplina alcuni aspetti essenziali dei contratti d’appalto relativi alla gestione dei centri.
L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e Cittadinanzattiva Aps hanno proposto ricorso al Tar Lazio contro il Decreto lamentandone l’incostituzionalità per violazione degli artt. 13 e 32, Cost. in quanto non sarebbero garantiti gli standard minimi di assistenza sanitaria, in particolare con riferimento alle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità psichica. Inoltre, hanno denunciato la mancata considerazione delle peculiarità del contesto dei CPR e della specificità delle problematiche inerenti la salute mentale dei detenuti, legate spesso a traumi e torture subite.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso, dichiarando le disposizioni del Decreto conformi al quadro normativo e, quindi, sia alle norme costituzionali, sia alla disciplina ordinaria che alle norme sovranazionali e asserendo che siano scelte amministrative frutto della discrezionalità ministeriale che compete in tale ambito al Ministero.
Le soccombenti in primo grado hanno quindi appellato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, censurando l’inadeguatezza del capitolato che non detta un sistema di regole uniforme volto a garantire l’assistenza sanitaria delle persone trattenute, e che, nello specifico, non prevede misure essenziali per la tutela della salute mentale e la prevenzione del rischio suicidario. Inoltre, ritengono che vi sia stato un difetto di istruttoria da parte del Ministero che avrebbe omesso di coinvolgere altre istituzioni competenti in materia di salute e detenzione e non avrebbe esaminato e considerato opportunamente i dati raccolti.

Il Consiglio osserva che la legittimità del capitolato deve essere vagliata con riferimento alla disciplina specifica dei CPR e, in particolare, l’art. 14, comma 2, d. lgs. 286/1998 e la Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022, “recante criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri”. Alla luce di tale valutazione, il capitolato non rispetterebbe alcune delle misure previste dalla Direttiva, nella specie
• una nuova valutazione della ASL, in caso emergano elementi che possano determinare l’incompatibilità con la vita in comunità ristretta (art. 3, comma 4 della Direttiva);
• diritto di ricevere copia della propria scheda sanitaria (art. 3, comma 6 della Direttiva);
• inserimento delle relazioni del servizio socio-sanitario nei fascicoli trasmessi all’Autorità giudiziaria e alla Commissione territoriale per la valutazione della protezione internazionale (art. 3, comma 7 della Direttiva);
• tenuta di un registro in cui siano annotati gli atti di autolesionismo e suicidari (…) (art. 4, comma 2, lett. p)).
In secondo luogo, ravvisa un difetto di istruttoria nel mancato coinvolgimento di altre istituzioni, il Ministero della Salute e il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, quali “soggetti istituzionalmente deputati alla tutela della salute e, in generale, alla tutela dei soggetti in condizione di detenzione” (punto 6.1, in diritto). Una fattiva collaborazione di tutti i soggetti istituzionali è necessaria, anche e soprattutto alla luce della lacuna normativa rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96/2025 in merito ai modi e ai procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei CPR e alla mancata previsione delle forme di tutela dei detenuti. Dunque, “le Amministrazioni competenti sono chiamate ad un attento esame della situazione fattuale nei Centri, affinché la riformulazione delle disposizioni impugnate del capitolato possa tener conto di ogni elemento rilevante, nella prospettiva di garantire livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni costituzionali e sovranazionali.” (punto 6.1, in diritto).

Pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato il decreto parzialmente illegittimo.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Giovedì, 25 Settembre 2025 - Ultima modifica: Giovedì, 16 Ottobre 2025
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