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Corte costituzionale – sentenza 177/2025 – le Regioni possono adottare misure organizzative straordinarie al fine di garantire l’assistenza sanitaria primaria
1 dicembre 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 che consente ai medici di medicina generale in quiescenza di prestare servizio di assistenza primaria e di continuità assistenziale nelle zone del territorio regionale prive di tali servizi, fino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Numero
177
Anno
2025

La Regione Sardegna, con legge regionale 2 del 2025, ha disposto la proroga degli effetti della disposizione di cui all’art. 2-ter della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5, introdotto con la legge regionale 20 agosto 2024, n. 12. Nello specifico, tale disposizione prevede che, al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la precipua finalità di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini situati in zone disagiate della Regione, i medici di medicina generale già in pensione possano continuare ad esercitare la professione, aderendo ai progetti di ambulatori straordinari di comunità territoriale (ASCOT). Tale possibilità è stata introdotta come misura organizzativa con l’obiettivo di garantire l’assistenza primaria, e dunque prestazioni quali prescrizioni, visite, rinnovi di piani terapeutici, attivazioni di assistenza domiciliare e certificazioni di malattia, nelle aree territoriali sprovviste della copertura dell’assistenza sanitaria di base.
Il ricorrente, Presidente del Consiglio dei Ministri, sostiene che tale previsione contrasti con l’art. 21, comma 1, lett. j) dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024 (ACN) che esclude il rientro in servizio per i medici di medicina generale in pensione e che ad ogni modo rientra nella materia dell’ordinamento civile.
Dunque, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. poiché contrastante con quanto disposto dalla contrattazione collettiva in merito al rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale, ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto compreso nella materia dell’ordinamento civile.

Conformemente alle argomentazioni già spese nel precedente giudizio di legittimità con la sentenza 84 del 2025 - avente ad oggetto la medesima disposizione nella sua versione antecedente la modifica e le medesime censure - la Corte osserva che la scelta del legislatore regionale di prorogare il termine di durata della misura adottata, risponde a straordinarie esigenze organizzative, dovute “all’impossibilità di ricorrere a medici di medicina generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni “essenziali” riconducibili a tali ambiti di assistenza” e necessarie a salvaguardare il diritto alla salute di cui all’art. 32, Cost. (punto 2, Considerato in diritto)
La Corte, dunque, riconosce la “ratio organizzativa, in funzione della tutela della salute», volta ad «assicurare l’assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale»” sottesa alla disposizione e conforme allo scopo individuato e così perseguito. (punto 2, Considerato in diritto)
Pertanto, considerate le difficoltà della Regione nel reperire il personale medico necessario alla fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria da parte dei cittadini, e dunque il rischio di pregiudicare la tutela del diritto alla salute, la Corte asserisce che non si possa “precludere alle regioni «l’adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta” alle suddette criticità, tanto più trattandosi di misure temporanee. (punto 2, Considerato in diritto)

Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale infondata.

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Lunedì, 01 Dicembre 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 15 Dicembre 2025
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