La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. per aver istituito temporaneamente la figura dello “psico-oncologo”.
Corte costituzionale – sentenza 161/2025 – infondata la questione di legittimità costituzionale sull’istituzione temporanea di un servizio di psico-oncologia
5 novembre 2025
La Regione Puglia, con legge regionale 41 del 2024 ha introdotto sperimentalmente, per un tempo determinato di due anni, la figura dello “psico-oncologo”, ossia di uno psicologo o di un medico specializzato in psicoterapia, che possa fornire assistenza psicologica a pazienti oncologici, alle loro famiglie e ai professionisti sanitari che lavorano nei reparti oncologici delle aziende ospedaliere della Regione.
Il ricorrente, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha impugnato la legge, censurando, tra le altre, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. poiché il legislatore regionale avrebbe così istituito una nuova figura professionale, estranea alla legislazione statale, invadendo la competenza legislativa concorrente nella materia “professioni”, nell’ambito della quale la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato.
La Corte osserva che il legislatore regionale non ha inteso introdurre una nuova figura professionale, inedita rispetto a quelle previste e disciplinate dalla legislazione statale. Infatti, non ha istituito un nuovo albo professionale ma, anzi, ha individuato la categoria professionale abilitata allo svolgimento del servizio richiamando quanto stabilito dall’art. 3 della legge 56 del 1989, e quindi identificabile con quella di “psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all’esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o istituti riconosciuti”.
La Corte rileva che la legge ha la finalità di introdurre un servizio di assistenza psicologica per i pazienti sottoposti a cure oncologiche sperimentali, i loro familiari, le equipe mediche e gli operatori dei reparti, in ossequio all’onere delle Regioni, riconosciuto e affermato dalla Corte stessa nella sentenza n. 241 del 2021, “di istituire servizi di assistenza psicologica il cui esercizio sia riservato ai professionisti a ciò abilitati in forza della normativa statale”.
Tale intento è diretto anche a dare attuazione al documento di revisione delle linee guida organizzative per la rete oncologica, integrante i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2019, che nel suo Allegato al punto 7.4 “prevede espressamente il supporto psico-oncologico ritenendo che la cura psicosociale in oncologia sia parte integrante di una strategia di cura più ampia”. (punto 2.1, Considerato in diritto)
Inoltre, l’introduzione di tale figura nelle equipe mediche è prevista dal piano oncologico 2023-2027, adottato in seno alla Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2023, e risponde “ad un approccio personalistico della scienza medica e, più in generale, della tutela della salute e che mira[no] a ricondurre le finalità dell’art. 32 Cost. non solo alla cura della malattia, ma del malato, perseguendo la realizzazione del suo generale benessere, che impone di tener conto anche dei profili psicologici e del contesto sociale e relazionale nel quale la persona è inserita”. (punto 2.1, Considerato in diritto)
Alla luce di queste considerazioni, la Corte costituzionale dichiara la questione di legittimità costituzionale infondata.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.