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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – M.L. v. Polonia: illegittimo il divieto di aborto introdotto con sentenza del Tribunale costituzionale polacco
14 dicembre 2023

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato la Polonia per violazione dell’art. 8 CEDU in quanto il divieto di aborto introdotto dalla sentenza del Tribunale costituzionale polacco è un’ingerenza illegittima alla vita privata dei cittadini, in quanto adottata in violazione delle regole procedurali previste per la composizione del Tribunale stesso.

Numero
40119/21
Anno
2023

I fatti e il quadro normativo polacco.

La sentenza prende le mosse dalla vicenda di una donna che, rimasta incinta nel 2020 e dopo esser stata sottoposta a test medici che le hanno diagnosticato che il feto fosse affetto da trisomia 21, richiedeva una procedura di interruzione volontaria di gravidanza.

L’interruzione volontaria di gravidanza è disciplinata, in Polonia, dalla Legge del 1993 (Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – “the 1993 Act”) ai sensi della quale è possibile richiedere tale procedura nel caso in cui «esami prenatali o altre indicazioni mediche indichino un'elevata probabilità di una grave e irreversibile menomazione del feto o di una malattia incurabile pericolosa per la vita» (Sezione 4a).

Tuttavia, il 27 gennaio 2021 ha iniziato a produrre i suoi effetti la sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020 che ha dichiarato incostituzionale tale norma (sezioni 4a(1)(2) e 4a(2)), abrogandola.

A seguito dell’entrata in vigore della sentenza, dunque, l’aborto programmato per la ricorrente è stato annullato e pertanto la donna è stata costretta a recarsi nei Paesi Bassi, dove la gravidanza è stata interrotta a sue spese in una clinica privata il 29 gennaio 2021.  

La decisione della Corte.

La ricorrente lamentava violazione degli artt. 3, 6 e 8 CEDU.

Quanto all’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la ricorrente sosteneva che la sentenza della Corte costituzionale del 2020 l’aveva privata della possibilità di interrompere la gravidanza causandole «serious and real emotional suffering» (par. 80). 

La Corte, tuttavia, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha affermato che il dolore sofferto, per rientrare nell’alveo applicativo dell’art. 3 ed integrarne violazione, deve raggiungere un livello minimo di gravità che nel caso di specie non è stato tuttavia riscontrato, giungendo dunque ad affermarne l’inapplicabilità (parr. 82-84). 

In secondo luogo, la ricorrente ha affermato che vi era stata violazione dell’art. 8 CEDU in quanto il diritto all’aborto, quando questo viene richiesto per motivi di salute, rientra nel diritto al rispetto della vita privata tutelato da questa disposizione.

Viceversa, lo Stato polacco, nelle sue difese, si è richiamato alla stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha più volte affermato che da tale norma non può derivare espressamente un diritto all’aborto, così come nessuno strumento internazionale a cui la Polonia ha preso parte prevede esplicitamente questo diritto, rivendicando, dunque, la sovranità statale in tale ambito (par. 87).

Ciò detto dalle parti, la Corte rileva innanzitutto come la nozione di «private life» ex art. 8 sia un concetto ampio che comprende anche la decisione di avere o meno figli. In ragione di ciò, sebbene l’art. 8 non possa essere interpretato nel senso di conferire espressamente un diritto all’aborto, comunque la Corte ritiene che tale procedura, laddove richiesta per motivi di salute, sia compatibile ratione materiae con il diritto al rispetto della vita privata (par. 94).

Ammessa dunque l’applicabilità dell’art. 8 al caso di specie, è però necessario valutare se il divieto previsto dalla sentenza del Tribunale costituzionale sia da considerarsi giustificabile. Il co. 2 dell’art. 8, infatti, prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre deroghe al rispetto della «private life», ma solo se tali deroghe siano previste dalla legge e costituiscano una misura necessaria in una società democratica.

A riguardo, invocando gli articoli 6 e 8 della Convenzione, la ricorrente ha sottolineato come la restrizione adottata dalla sentenza del Tribunale costituzionale fosse invece illegittima («not been prescribed by law», par. 124) in quanto la composizione del Tribunale costituzionale derivava da una impropria applicazione delle regole procedurali previste; si legge, infatti: «In view of all these procedural shortcomings, the judgment of 22 October 2020 could not be regarded as having been delivered by a lawful body, and thus the interference with the applicant’s rights under Article 8 had not been in accordance with the law» (par. 132).

La Corte ha ritenuto che l’ingerenza nella private life della ricorrente non potesse essere considerata legittima ai sensi dell’art. 8 perché non era stata emessa da un organismo conforme ai prinicipi dello Stato di diritto. 

Nel contesto dell’art. 6, infatti, la Corte ha più volte affermato che il diritto ad un “tribunale costituito dalla legge” ed avente i requisiti di “indipendenza” e “imparzialità” è un logico corollario dello Stato di diritto e del principio di separazione dei poteri, requisiti che, invece, nel caso di specie, non erano stati rispettati.

In conclusione, poiché l’ingerenza nella private life della ricorrente non era stata “conforme alla legge” ai sensi dell’art. 8, lo Stato polacco è stato condannato dalla Corte al risarcimento di € 15.000 a titolo di danno morale ed € 1.004 a titolo di danno patrimoniale per le spese affrontate dalla ricorrente per effettuare l’interruzione in un altro Stato. 

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Sentenza correlata: 

-       Polonia – Tribunale costituzionale – sentenza 22 ottobre 2020.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Giovedì, 14 Dicembre 2023 - Ultima modifica: Martedì, 16 Gennaio 2024
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