Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al rimborso di cure mediche ricevute in un altro Stato membro, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 49 CE osta ad una normativa statale, che esclude qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Nella causa C-158/96, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 22 e 36 del Regolamento n. 1408/1971 (applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) ha stabilito che un assicurato autorizzato dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per cure mediche, ha diritto (a) a riceverle come se fosse iscritto all'istituzione erogante e (b) al rimborso da parte dell'istituzione d'appartenenza delle spese sostenute.
Il procedimento C-372/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 48, 50 e 152 del Trattato e sull'art. 22 del Reg. 1408/1971, proposta alla Corte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito).
La Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata su quattro questioni pregiudiziali sollevate nel corso di una controversia tra X e il Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi). Il giudice del rinvio interroga la Corte circa l’interpretazione della Direttiva 2008/115/CE, in tema di rimpatrio di cittadini stranieri il cui soggiorno sul territorio dello Stato membro è irregolare, alla luce degli artt. 1, 4, 7 e 19, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione in esame, completando il quadro giuridico già profilato con la sentenza M'Bodj (CGUE, C-542/13), afferma la necessità di garantire ad un cittadino straniero affetto da una malattia grave, a cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi di salute, un ricorso con effetti sospensivi contro la decisione di rimpatrio la cui esecuzione può creare un rischio serio per le sue condizioni di salute.
Nella decisione in esame la Corte ribadisce l’importanza che l’Agenzia Europea per i medicinali (EMA) rispetti il principio di imparzialità oggettiva, vigilando affinché gli esperti da essa consultati non versino in situazioni di conflitto di interessi.
La decisione in esame, avente ad oggetto due cause riunite (C‑495/21 e C-496/21), ribadisce le differenze tra dispositivi medici e farmaci alla luce del quadro normativo europeo.
La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla madre di una minore affetta da una rara forma di infermità e in stato vegetativo persistente, avverso la decisione dei giudici inglesi che avevano autorizzato, su richiesta dei medici curanti, l’interruzione del trattamento di sostegno vitale della figlia.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che la mancata previsione, da parte dell'Irlanda, dell'aborto per ragioni di salute o benessere della donna non costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU poiché, in assenza di consenso politico e scientifico fra gli Stati quanto all'inizio della vita, tale decisione rientra nel margine d'apprezzamento statale, la cui ampiezza è inversamente proporzionale rispetto al livello di consenso; costituisce una violazione degli obblighi positivi dello Stato ex art. 8 la mancata attuazione legislativa dell'art. 40 Cost. irlandese, il quale, nel riconoscere il diritto alla vita del nascituro, richiede che vengano fornite informazioni sui servizi disponibili, al fine di tutelare l'eguale diritto della madre.