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Corte di Giustizia UE - Léger v. Ministre des Affaires sociales et al. : limitazioni alla donazione del sangue per gli omosessuali
29 aprile 2015

In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di un allegato della direttiva d’attuazione della direttiva sui requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue in base al comportamento sessuale comprende anche l’ipotesi in cui uno Stato membro preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini omosessuali, purché siano soddisfatte alcune condizioni mediche e scientifiche.

Numero
C-528/13
Anno
2015

Di seguito una sintesi della decisione. Il testo competo è disponibile nel box download.

Il medico responsabile della banca del sangue alla quale si era rivolto il ricorrente aveva rifiutato la sua donazione, sulla base del fatto che un decreto del Ministero della Salute francese prevede una controindicazione permanente alla donazione di sangue nel caso di un uomo che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo.

Il signor Léger presentava ricorso al Tribunale amministrativo di Strasburgo, sostenendo che il decreto francese violava le disposizioni della direttiva 2004/33, relativa ai requisiti tecnici del sangue e degli emoderivati.

Il Tribunale amministrativo di Strasburgo decide quindi di porre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, vertente sull’interpretazione della direttiva richiamata: «Se, ai sensi dell’allegato III della direttiva 2004/33, la circostanza che un uomo abbia rapporti sessuali con una persona del suo stesso sesso configuri, di per sé, un comportamento sessuale che espone al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che giustifica un’esclusione permanente dalla donazione di sangue per i soggetti che abbiano avuto un siffatto comportamento sessuale, oppure se detta circostanza possa semplicemente costituire, in funzione delle circostanze proprie del caso concreto, un comportamento sessuale che espone al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che giustifica un’esclusione temporanea dalla donazione di sangue per un determinato periodo di tempo dopo la cessazione del comportamento a rischio».

In via preliminare, la Corte rileva la sussistenza di divergenze tra le diverse versioni linguistiche dell’allegato III della direttiva, per quanto attiene al rischio contemplato: alcune versioni fanno riferimento a un “rischio” per la tutela della salute, mentre altre versioni riportano un “alto rischio”. In caso di divergenza tra le varie versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte. Nel caso di specie, la Corte afferma che l’allegato opera una distinzione tra l’esclusione permanente e l’esclusione temporanea dalla donazione di sangue. Per le due ipotesi, dunque, devono essere applicabili criteri diversi. Dal momento che l’esclusione permanente ha un carattere più restrittivo, è necessario che il rischio prospettato sia maggiore di quello previsto per l’esclusione temporanea.

«Di conseguenza, l’economia generale e la finalità di quest’ultima direttiva portano ad accogliere l’interpretazione secondo cui l’esclusione permanente dalla donazione di sangue prevista al punto 2.1 dell’allegato III della direttiva in esame riguarda le persone il cui comportamento sessuale le esponga ad un “alto rischio” di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue, mentre l’esclusione temporanea dalla donazione di sangue si riferisce ad un rischio di livello minore».

La Corte deve, quindi, verificare, in quale misura la controindicazione permanente prevista dal diritto francese nel caso di un «uomo che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo» risponda al requisito della sussistenza dell’«alto rischio» di cui al punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33, rispettando al contempo i diritti fondamentali sanciti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Quanto all’incidenza del virus HIV e alla sua trasmissione, la Francia presenta una condizione epidemiologica particolare, poiché dai dati presentati in alcuni rapporti i evincerebbe che la quasi totalità dei contagi è dovuta ad un rapporto sessuale e che gli uomini che hanno relazioni sessuali con persone del loro stesso sesso rappresentano la popolazione più colpita, corrispondente al 48% dei nuovi contagi. È compito del giudice interno verificare se, alla luce delle attuali conoscenze mediche, scientifiche ed epidemiologiche, tali dati siano affidabili e rilevanti.

Qualora il giudice del rinvio verifichi che i dati sono affidabili e che, di conseguenza, le autorità nazionali hanno potuto ragionevolmente considerare che in Francia esista un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue, occorre accertare se e a quali condizioni una controindicazione permanente alla donazione di sangue possa essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (in particolare, il divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale).

Il decreto francese, in questi termini, pone in essere una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e, per rispettare il diritto dell’Unione, deve soddisfare le condizioni stabilite dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta per poter essere giustificata. «Conformemente a quest’ultima disposizione, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Inoltre, a termini della medesima disposizione, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

Secondo la Corte, la limitazione «rispetta il contenuto essenziale del principio di non discriminazione. Infatti, tale limitazione non rimette in discussione detto principio in quanto tale, atteso che essa verte unicamente sulla questione, di portata limitata, delle esclusioni dalla donazione di sangue allo scopo di tutelare la salute dei riceventi».

Nell’accertare se la limitazione corrisponda ad una finalità di interesse generale, tenuto conto che la direttiva oggetto di interpretazione ha come finalità la tutela della salute pubblica, la Corte afferma che «l’esclusione permanente dalla donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale esclusione contribuisce pertanto all’obiettivo generale di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che costituisce una finalità riconosciuta dall’Unione all’articolo 152 CE, e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera a), e 5 di tale articolo, nonché all’articolo 35, seconda frase, della Carta, i quali impongono che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Quanto al principio di proporzionalità, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le misure previste dalla normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva tra esse e che gli inconvenienti causati non devono essere esorbitanti rispetto agli obiettivi perseguiti».

Per risolvere il test di proporzionalità, bisogna tener presente che la prevenzione dalla diffusione del virus HIV dipende dallo sviluppo delle conoscenze scientifiche e dall’affidabilità dei test. In particolare, allo stato attuale della scienza, esiste un «periodo finestra», ossia «un arco di tempo successivo ad un’infezione virale durante il quale i marcatori biologici utilizzati nella verifica della donazione di sangue permangono negativi, malgrado l’infezione del donatore. Sarebbero pertanto le infezioni recenti quelle che presentano un rischio di non rilevabilità al momento dei test di verifica e, conseguentemente, di trasmissione dell’HIV al ricevente».

«Spetta al giudice del rinvio verificare se, in una simile situazione e nell’ambito del rispetto del principio di proporzionalità, esistano tecniche efficaci di ricerca dell’HIV per evitare la trasmissione ai riceventi di tale virus, fermo restando che i test devono essere praticati secondo le procedure scientifiche e tecniche più recenti».

«In particolare, spetta al giudice del rinvio verificare se i progressi della scienza o della tecnica sanitaria, considerando in particolare i costi di una sistematica messa in quarantena delle donazioni provenienti dagli uomini che abbiano avuto rapporti sessuali con persone del loro stesso sesso o quelli di una ricerca sistematica dell’HIV per tutte le donazioni di sangue, consentano di garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi, senza che l’onere che ne consegue sia esorbitante rispetto agli obiettivi di protezione della salute perseguiti». Qualora non esistano tecniche rispondenti a queste condizioni, una controindicazione permanente alla donazione di sangue può essere considerata proporzionata solamente se non esistono metodi meno restrittivi.

«In questo senso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il giudice del rinvio deve, in particolare, verificare se eventuali domande mirate, incentrate sul tempo trascorso dall’ultimo rapporto sessuale rispetto alla durata del «periodo finestra», sul carattere stabile della relazione della persona interessata o sul carattere protetto dei rapporti sessuali, consentirebbero di valutare il livello di rischio che individualmente presenta ciascun donatore in ragione del proprio comportamento sessuale».

Il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, «laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate».

Nell’ottobre 2013 un giudice della High Court di Belfast ha stabilito che le disposizioni del Ministero della Salute dell'Irlanda del Nord sul divieto a vita di donazione del sangue per gli omosessuali è irrazionale e andrà modificato.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 29 Aprile 2015 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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