Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accolto i ricorsi presentati nel 2013 e nel 2015 da 182 cittadini, i quali accusavano lo Stato Italiano di non aver adottato le misure legislative necessarie per preservare la loro salute e l'ambiente, e di non aver fornito sufficienti informazioni sull’inquinamento causato dall’ILVA e sui correlati rischi per la salute.
La seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato all'unanimità che il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto imposto alle coppie portatrici di malattie geneticamernte trasmissibili dalla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita contrasta con l'articolo 8 della CEDU.
La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni subiti da alcuni pazienti che, nel corso di trasfusioni di sangue attuate per scopi terapeutici, sono stati infettati dai virus dell’HIV, dell’epatite B e C.
In un caso riguardante l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per un detenuto e la consorte, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte del Regno Unito per non aver garantito tale diritto ai ricorrenti.
La Corte EDU dichiara manifestamente infondato il ricorso presentato dal padre perché la figlia, affetta da una malattia cerebrale degenerativa (leucodistrofia metacromatica), si era vista rigettare la richiesta di somministrazioni di cellule staminali mesenchimali elaborate secondo la metodica Stamina.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la violazione degli articoli 2, 8 e 14 CEDU da parte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia riguardante il consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita.
La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che un professore svedese non può invocare il proprio diritto alla privacy in base all’art. 8 della Convenzione, né il suo diritto alla libertà di espressione e informazione riconosciuto dall’art. 10 della stessa («[…] a “negative” right within the meaning of Article 10 to refuse to make the disputed research material available»), per giustificare il suo rifiuto a consentire l’accesso ai materiali su cui questi svolge ricerca presso l’Università di Gothenburg. La Corte ha stabilito all’unanimità che la condanna del ricercatore per aver impedito l’accesso ai documenti richiesti non implica una violazione dei suoi diritti così come riconosciuti dagli artt. 8 e 10 della Convenzione.
La Corte EDU ha dichiarato, sei voti a uno, che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.
La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha riconosciuto che la normativa svizzera viola l’art. 8 della CEDU perché non stabilisce linee guida sufficientemente precise e dettagliate in merito a particolari casi di assistenza al suicidio.
La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di una donna che richiedeva la possibilità di vedersi prescrivere una dose letale di barbiturici. La decisione contraddice il precedente orientamento della seconda sezione che aveva invece accolto il ricorso facendo derivare dalla mancanza di chiarezza delle regole svizzere in merito alla possibilità di ottenere assistenza al suicidio una violazione dell’art. 8 della CEDU.