Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte EDU ha condannato la Turchia per la mancanza di misure idonee a tutelare i detenuti in attesa di processo gravemente malati.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in un caso riguardante le doglianze di un cittadino svizzero affetto da una grave psicopatia bipolare che, non riuscendo ad ottenere da alcun medico la necessaria prescrizione medica per una dose letale di farmaco (pentobarbitale sodico) alla scopo di porre fine in maniera dignitosa alla propria vita, lamentava l’inerzia dello Stato svizzero nell’adoperarsi per rendere possibile al ricorrente il compimento di un suicidio dignitoso (ric. n. 31322/07), ha respinto all’unanimità il ricorso, ritenendo che la Svizzera non violi l’art. 8 CEDU prevedendo la ricetta medica come condizione per ottenere la sostanza letale: questa previsione costituisce, infatti, una misura legittima volta a salvaguardare il diritto alla vita (art. 2 CEDU).
La Corte EDU ha condannato la Croazia per violazione dell’art. 8 CEDU in un caso relativo all’accertamento dell’incapacità di un soggetto disabile.
In un caso riguardante il mancato rilascio, da parte delle autorità rumene, degli embrioni congelati di coppia, conservati in una clinica sottoposta a sequestro penale, la Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU.
Secondo la Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la decisione dei giudici tedeschi di dichiarare inammissibile il ricorso presentato da un marito avverso il provvedimento dell’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) che negava l’autorizzazione ad ottenere 15 grammi di pentobarbiturici – dose letale che avrebbe permesso alla moglie, affetta da quadriplegia, di togliersi la vita – integra una violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Con la sentenza del 5 giugno 2015 la Grand Chamber ha affermato (con una maggioranza di dodici a cinque) che non sussiste violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della CEDU in riferimento all’attuazione della decisione del Consiglio di Stato francese del 24 giugno 2014, con la quale era stata autorizzata l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sospeso la decisione del Conseil d’Etat francese che autorizzava l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert, un uomo tetraplegico e tenuto in vita artificialmente dal 2008 a seguito di un incidente.
La Corte di Strasburgo ha condannato la Croazia per violazione dell'art. 8 CEDU, poichè lo Stato non avrebbe assicurato idonea tutela ai genitori di un bambino nato morto, le cui spoglie sono state trattate come rifiuto speciale dall'ospedale, senza il consenso di questi.
La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 6 e 14 CEDU, nonché dell'art. 1, prot. 1, nei casi di infezioni provocate da trasfusioni di sangue o emoderivati, secondo quanto previsto dalla l. n. 210/1992.
Nel caso McDonald v. the United Kingdom (ric. n. 4241/12) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso, all'unanimità, che la sospensione dell'assistenza notturna alla ricorrente, donna anziana e disabile, costituisce una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).