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Corte di Giustizia UE – Caso Petru: rimborso cure mediche ricevute in altro Stato membro
9 ottobre 2014

In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 22, par. 2, del regolamento 1408/71, la Corte di Giustizia ha affermato che la previa autorizzazione necessaria per ottenere il rimborso di spese mediche sostenute all’estero non possa essere negata qualora le cure mediche non possano essere ottenute nello Stato membro di residenza entro un termine ragionevole a causa della mancanza di farmaci e materiali medici di prima necessità.

Numero
C-268/13
Anno
2014

Il procedimento C-268/13 ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno.

La domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la signora Petru e la cassa nazionale di assicurazione malattia e la cassa regionale di assicurazione malattia di Sibiu (Romania), relativa al rimborso delle spese sostenute per cure ospedaliere prestate in Germania.

La signora Petru, affetta da una grave patologia cardiovascolare, aveva subito un intervento chirurgico a seguito di un infarto. A seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, durante un ulteriore ricovero, gli esami medici a cui la signora è stata sottoposta hanno portato alla decisione di procedere ad un’operazione a cuore aperto per sostituire la valvola mitrale e introdurre due stent.

La ricorrente ha pertanto deciso di recarsi in Germania per sottoporsi a tale intervento chirurgico, il cui costo ammonta complessivamente ad euro 17.714,70. La scelta di un ospedale tedesco è stata determinata, per la signora Petru, dalla carenza delle condizioni materiali Istituto di malattie cardiovascolari di Timişoara (Romania). Prima del viaggio la ricorrente aveva chiesto alla cassa malattia di iscrizione di sostenere i costi dell’intervento, ma la sua domanda (in base al modulo E112) venne respinta poiché, secondo la struttura sanitaria, la prestazione medica richiesta era disponibile in tempi ragionevoli in Romania.

Secondo il giudice non vi è accordo tra le parti nel procedimento principale in merito all’interpretazione delle disposizioni nazionali e del diritto dell’Unione applicabili alla controversia e la soluzione dipende dall’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 1408/71. Viene pertanto posta alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale:  «Se, alla luce delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento n. 1408/71], l’impossibilità di prestare cure nel paese di residenza debba essere interpretata in maniera assoluta o [in maniera] ragionevole, vale a dire se la situazione in cui, sebbene l’intervento chirurgico possa essere effettuato nel paese di residenza in tempo utile e adeguato dal punto di vista tecnico, nel senso che esistono gli specialisti necessari e anche al medesimo livello di conoscenze specialistiche, manchino i farmaci e i materiali medici di prima necessità equivalga tuttavia a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate ai sensi dell’articolo menzionato».

Si tratta, dunque, di valutare il margine di discrezionalità spettante alle autorità sanitarie o territoriale nel decidere sul diniego delle autorizzazioni richieste ai sensi del regolamento citato, nel caso in cui le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assistito a causa di una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità.

Le condizioni in presenza delle quali lo Stato membro di iscrizione è obbligato al rilascio dell’autorizzazione richiesta dall’assistito sono:

1. L’inclusione della cura o terapia richiesta fra le prestazioni previste dalla legislazione dello stato d’iscrizione;

2. L’impossibilità, da parte delle strutture sanitarie dello Stato membro di residenza, di garantire le cure richieste entro un termine ragionevole, tenuto conto del suo attuale stato di salute e dell’evoluzione della sua malattia (v., in tal senso, sentenza Elchinov, C‑173/09).

Con riguardo all’interpretazione della seconda condizione, secondo la Corte:  «l’autorizzazione richiesta non può essere negata ove un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede l’interessato (sentenze Inizan, C‑56/01; Watts, C‑372/04, nonché Elchinov)». A tal fine, l’istituzione competente deve prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del caso concreto, tenendo in considerazione il quadro clinico del paziente, il grado di dolore e la natura della patologia (sentenze Inizan; Watts, nonché Elchinov). Fra queste può figurare anche la mancanza di farmaci e materiali medici di prima necessità, che possono rendere impossibile la prestazione di cure identiche o equivalenti nello Stato membro di residenza.

Tuttavia, tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri dello Stato membro di residenza idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente. Nel caso di specie, il referto medico della signora Petru indicava che l’intervento chirurgico doveva essere effettuato entro tre mesi. Secondo la Corte di Giustizia, pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se detto intervento avrebbe potuto essere effettuato o meno entro tale termine presso un altro istituto ospedaliero in Romania, come asserito dalla ricorrente, con riguardo alla mancanza di farmaci e materiali medici di prima necessità.

Infine, con riguardo all’interpretazione dell’art. 22, par. 2, del regolamento 1408/71, la Corte di Giustizia afferma che l’autorizzazione richiesta non può essere negata qualora le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. «Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente».

Il testo della sentenza e le conclusioni dell'avvocato generale sono disponibili nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Giovedì, 09 Ottobre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
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