Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - sez. III civ. - ord. 30998/2018: linee guida e responsabilità medica
28 settembre 2018

Ai fini della responsabilità medica le linee guida non sono “un parametro rigido ed insuperabile” perché occorre valutare la condotta in relazione alle circostanze del caso concreto.

Numero
30998
Anno
2018

Con l’ordinanza n. 30998/2018, la Corte di Cassazione (sez. III civ.) si è pronunciata in merito al rispetto delle linee guida da parte del medico e alla loro rilevanza ai fini della valutazione della condotta medica.

Per “linee guida” si intendono “le leges artis sufficientemente condivise almeno da una parte autorevole della comunità scientifica in un determinato tempo”.

Nel caso di specie, nel 2001, a seguito di un incidente stradale, il paziente viene operato per l’asportazione della milza e per la riduzione di una frattura delle ossa del bacino. A seguito di questi interventi chirurgici, il paziente viene trasferito presso una clinica dove rimane per 5 giorni. Nel corso del periodo di degenza insorge una trombosi venosa profonda (TVP), a seguito della quale il paziente viene dismesso e ricoverato nel reparto medicina d’urgenza di un altro ospedale pubblico.

Il paziente sostiene che non gli è stata somministrata la giusta dose di antitrombotico a base di eparina (come invece disponevano le linee guida) e che i medici non si sono accorti in tempo dell’insorgenza della TVP, ritardando così di quattro giorni l’inizio della terapia idonea.

In primo grado, il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1009/2009, accoglie la domanda affermando che, qualora fosse stato somministrato il giusto quantitativo di eparina, la TVP “non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità”.

La clinica e i medici propongono, con successo, ricorso in Appello, ritenendo la dose di eparina somministrata adeguata alla necessità di bilanciare il rischio di emorragie con il rischio di formazione di trombi. La sentenza di Appello viene impugnata di fronte alla Corte di Cassazione, la quale cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona. Il ricorso per Cassazione si basa anche sull’omesso esame di un fatto ritenuto decisivo dal ricorrente: la diminuzione della dose di eparina realizza una violazione delle linee guida seguite dalla scienza medica in casi simili.

La Corte di Cassazione sostiene che tale circostanza non è decisiva. Ciò perché le linee guida “non rappresentano un letto di Procuste insuperabile”, bensì “un parametro di valutazione della condotta del medico”. Il medico che non rispetta le linee guida, quindi, non deve necessariamente essere considerato responsabile per il danno cagionato al paziente, in quanto possono esserci circostanze nel caso concreto che giustificano la condotta del medico. Di conseguenza, il fatto che il giudice della Corte d’Appello abbia giudicato non colposa la condotta del medico sulla base del rispetto delle linee guida, non è sufficiente per ritenere erronea la sentenza, e quindi per considerare “decisivo” l’omesso esame delle linee guida. Nel caso in questione, infatti, la condotta del medico, pur se non rispettosa delle linee guida, era giustificata dalla necessità di controllare il forte rischio di emorragie a cui era sottoposto il paziente.

L’argomentazione della Corte d’Appello, secondo i giudici della Cassazione, risulta contraddittoria in quanto essa ha negato il nesso di causalità tra il ritardo diagnostico e il danno subito dal paziente (data l’impossibilità di stabilire il momento e la causa dell’insorgenza); ciò però non giustifica la mancanza di cure tempestive. La valutazione della Corte d’Appello, basata sulla considerazione della tempestività della diagnosi, rappresenta un criterio scorretto perché il nesso di causalità sussiste anche quando la condotta alternativa corretta “avrebbe avuto probabilità «ragionevoli» e comunque superiori rispetto alle probabilità di insuccesso”. La Corte di Cassazione, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Ancona per colmare i vizi motivazionali sulla base dei principi sopra esposti circa il nesso di causalità tra omissione e danno.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download (fonte: Quotidiano sanità).

Chiara Emiliani
Pubblicato il: Venerdì, 28 Settembre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
torna all'inizio