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Corte d’Appello di Bologna – Sez. I – sent. 1395/2025: prevalenza del favor minoris sul difetto di veridicità del riconoscimento di paternità
6 agosto 2025

La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, dichiarando, nel caso di specie, la preminenza del favor minoris sul favor veritatis.

Numero
1395
Anno
2025

Il Tribunale di Bologna, nel 2021, aveva accolto la domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità effettuato da G.G. nei confronti della minore L., proposta da G., figlia adottiva di G.G., al tempo della sentenza già deceduto. A fondamento della sua decisione, il Tribunale ha richiamato l’esito della consulenza tecnica d’ufficio genetica che accertava la mancanza di legame biologico tra G.G. e L., dichiarando la preminenza del favor veritatis sul favor minoris.

Avverso la sentenza di primo grado la curatrice della minore ha proposto appello, affidando l’impugnazione a tre motivi: 1) la carenza di interesse ad agire di G.; 2) l’errata interpretazione delle prove, censurando la sentenza per aver escluso l’interesse della minore alla conservazione del proprio status; 3) la violazione del contraddittorio, per aver omesso l’ascolto della minore.

La Corte d’Appello rigetta il primo motivo d’appello. Contrariamente a quanto sostenuto dalla curatrice, il fatto che G. fosse figlia adottiva di G.G. e avesse rinunciato alla sua eredità non esclude la sussistenza di un interesse concreto e attuale a proporre l’impugnazione ex art. 263 c.c. Sussiste, infatti, un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere l’accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e biologica, in ragione non solo di un’incertezza potenzialmente lesiva dei propri rapporti familiari, ma anche della propria identità personale.
Sarebbe inoltre errata l’argomentazione della curatrice secondo cui l’interesse ad agire di G. si identificherebbe negli obblighi alimentari, in quanto L. godrebbe della pensione di reversibilità di G.G., oltre che alle misure di sostegno dello Stato per le persone con disabilità.

Anche il terzo motivo di appello viene ritenuto infondato. A prescindere dal fatto che non risulta sia mai stata formulata istanza affinché si procedesse all’audizione di L., secondo la Corte d’Appello l’ascolto di L. sarebbe stato inopportuno sulla scorta delle considerazioni tecniche rese con riguardo la sua disabilità, poiché l’avrebbe sottoposta ad una situazione emotivamente stressante.

Il secondo motivo di gravame è invece fondato. Citando la giurisprudenza di legittimità, la Corte d’Appello dà rilievo alla circostanza che la bambina si sia inserita nella società italiana come figlia di cittadino italiano e con un cognome italiano e che su questa base abbia costruito nel tempo la sua identità. Il decorso del tempo è considerato come fattore idoneo a consolidare non già la relazione familiare, bensì l’identità personale, che è un bene giuridico a sé stante, meritevole di tutela. Nel caso di specie, sebbene G.G. sia deceduto nel 2017, quando L. aveva solo otto mesi – il che non consente di potersi dire instaurata un’effettiva relazione affettiva fra loro –, devono tuttavia considerarsi tutti gli interessi in gioco, non limitando la comparazione a quelli di natura strettamente parentale e affettiva.
Il Collegio conclude ritenendo che lo sviluppo della personalità di L. sia fortemente influenzato dalla costruzione graduale di una propria precisa identità personale, già avvenuta nell’ambiente scolastico dove la stessa è inserita, e che il pericolo di grave danno all’identità di L. sussista anche in ragione della sua particolare fragilità.

Per questi motivi, la Corte d’Appello di Bologna rigetta la domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità proposta da G. e compensa integralmente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico delle parti in solido le spese di CTU.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Mercoledì, 06 Agosto 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2026
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