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Corte d'Appello di Trento - ord. 23 Febbraio 2017: minori nati da GPA e riconoscimento legame genitoriale
23 febbraio 2017

La Corte d'Appello di Trento ha riconosciuto efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico.

Anno
2017

Una coppia omosessuale  che aveva fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero, in linea con la normativa ivi vigente, ha richiesto la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del provvedimento straniero che modificava gli atti di nascita della coppia di gemelli, al fine di riconoscere la genitorialità in capo ad entrambi i padri, anziché ad uno solo. La richiesta veniva respinta dall’Ufficiale dello Stato Civile che la riteneva contraria all’ordine pubblico, sostenendo mancante il requisito del diverso genere dei genitori richiesto dalla normativa vigente. Al contrario, i ricorrenti ritengono che il riconoscimento della bi-genitorialità non confligga con l’ordine pubblico né interno né internazionale e che il requisito del diverso genere non sia previsto dalla normativa nazionale, oltre a non rilevare nella valutazione sulla compatibilità all’ordine pubblico. La coppia richiama inoltre le pronunce della Corte EDU sull’irrilevanza del genere del genitore per giudicare il benessere del bambino e alcune sentenze nazionali al fine di chiedere alla Corte D’Appello che venga riconosciuta efficacia giuridica nell’ordinamento italiano al provvedimento in esame e affinché ne venga ordinata la trascrizione. I ricorrenti sostengono che sussistono  i requisiti per la trascrizione dell’atto stabiliti dall’art. 66 della legge n.218/1995, sul diritto internazionale privato, non essendoci motivi ostativi relativi alla violazione del principio dell’ordine pubblico interno o internazionale.

Nella causa è intervenuto il Procuratore generale, eccependo l’incompetenza della Corte a conoscere la questione e sostenendo la contrarietà del provvedimento all’ordine pubblico rispetto alla disciplina sulla PMA e il difetto di relazione genetica tra i minori e il padre a cui il provvedimento estenderebbe la genitorialità. In merito al diritto sovranazionale richiamato, si nega l’esistenza di un diritto incondizionato alla maternità o alla paternità e si rinvia alla normativa sulle adozioni, nella misura applicabile alle unioni civili.

La Corte chiarisce che l’unico requisito necessario ai fini del riconoscimento del provvedimento in oggetto nell’ordinamento italiano è la compatibilità all’ordine pubblico, da individuarsi nel rispetto dei «principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario» inclusi quelli previsti nei «trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo» (Corte di Cassazione, sent. n.19599/2016). Nel caso di specie viene in rilievo la tutela dell’interesse superiore del minore nel senso di «poter conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un altro Stato». Sussiste perciò in capo ai minori il diritto a conservare lo status filiationis acquisito all’estero, la cui perdita consisterebbe in un evidente pregiudizio per i medesimi in termini di identità familiare e per il padre a cui venga inibita la possibilità di assumere obblighi genitoriali nei loro confronti.

In relazione alle questioni sollevate dal Procuratore Generale, la Corte non ritiene che il divieto per le coppie omosessuali di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita in Italia costituisca un motivo sufficiente per negare il riconoscimento di un provvedimento regolarmente adottato in un altro stato. Ciò infatti significherebbe affermare che la normativa nazionale sulla PMA «sia espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, non modificabili ad opera del legislatore, rispetto ai quali l’interesse dei minori al mantenimento dello status filiationis conseguito legittimamente all’estero debba recedere». Le pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale in materia di diritto del minore all’integrazione nella famiglia e alle relazioni con essa sottolineano però che spetta al legislatore un’ampia discrezionalità in materie dai profili etici dibattuti. Per questo motivo,  è più opportuno ritenere che la disciplina sulla PMA sia il risultato raggiunto dal legislatore in questo periodo storico nel declinare gli interessi fondamentali coinvolti, piuttosto che un’espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati. Inoltre non è sul legame biologico tra genitore e figlio che l’ordinamento italiano fonda il proprio modello di genitorialità, bensì, come dimostra l’istituto dell’adozione, assume notevole importanza la responsabilità genitoriale che viene assunta dal soggetto che decide di «allevare e accudire il nato (…) anche indipendentemente dal dato genetico».

La Corte conclude rilevando che il ricorso per le coppie omosessuali all’istituto dell’adozione ha dato luogo a pronunce contrastanti che non costituiscono una base sufficientemente sicura a tutela del best interest dei minori.

L’ordinanza accoglie il ricorso dichiarando perciò efficace il provvedimento straniero.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

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Marta De Lazzari
Pubblicato il: Giovedì, 23 Febbraio 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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