Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Con la sentenza n. 162/2014 la Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge n. 40/2004.
La Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Veneto e Liguria in relazione alle disposizioni del decreto legge n. 78/2015 che impone l’adozione di requisiti minimi per la prescrizione delle prestazioni mediche.
Nell’ambito di un ricorso in via principale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Calabria n. 27/2014, in tema di donazione di organi e tessuti.
La Regione Campania impugna la legge di bilancio n. 213 del 2023 relativa all’anno finanziario 2024 e al triennio 2024-2026 davanti alla Corte Costituzionale in ragione di differenti pretese violazioni, da parte di suddetto testo legislativo, rispetto al principio di autonomia regionale e di alcuni suoi corollari.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità della legge in esame nella parte in cui risulta lesiva del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in ambito sanitario, nonché del diritto alla salute. Non è da ritenersi, infatti, legittimo il sacrificio della spesa pubblica dedicata alla preservazione della sanità in situazioni in cui siano comunque disponibili ulteriori risorse per scopi di minore priorità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26, Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, co. 796, lett. p), della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), sollevata con ricorso della Regione Veneto, e concernente la previsione di una quota fissa sulla ricetta pari a dieci euro per le prestazioni si assistenza specialistica ambulatoriale.
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio nei confronti dell’art. 15 del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La questione riguarda un decreto con il quale il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio aveva, in attuazione della norma impugnata, disposto che le previsioni di spesa per le prestazioni ospedaliere per il 2012 fossero ridotte.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della l. n. 164/1982 (sulla rettificazione dell’attribuzione del sesso), precisando che il trattamento chirurgico non deve essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
Nell’ambito del giudizio in via incidentale sollevato dal Tribunale di Napoli, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 40 nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da malattie genetiche e ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 14 della legge.