Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.
La Corte Suprema, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, ribadisce che il c.d. professional practice test è il legal test corretto per stabilire quando un trattamento medico possa essere definito ragionevole. In particolare, il medico non ha l’obbligo di informare il paziente in merito a trattamenti medici alternativi che non ritenga ragionevoli e adeguati alla condizione clinica dell’assistito, in base al proprio giudizio professionale e coerentemente con le pratiche approvate da una commissione medica.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che, nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa di trasfusione di sangue infetto, promosso nei confronti del Ministero della Salute, il verbale redatto dalla Commissione medica costituisce prova legale solo dei fatti avvenuti in sua presenza o da essa compiuti. Le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione espresse, al contrario, sono soggette al libero apprezzamento del giudice.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relative all’art. 4-ter, co. 1, lett. c), e co. 2, del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevate con ricorso del Tribunale ordinario di Brescia in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma istituisce un obbligo vaccinale in capo al personale di strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato da una donna affetta da sclerosi multipla, avente ad oggetto l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), e ha condannato quest’ultima a procedere all’accertamento dei presupposti relativi all’accesso al suicidio medicalmente assistito.
Nella sent. n. 129/2023 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992, censurata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5, del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 1, co. 1, della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui la disposizione non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti all’integrità psico-fisica, a seguito della somministrazione raccomandata del vaccino contro il papillomavirus (HPV).
La Corte di Cassazione afferma l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita che riporti il c.d. genitore intenzionale come effettivo genitore del bambino in tutti quei casi in cui quest’ultimo sia stato concepito attraverso una procedura di PMA eterologa effettuata da una coppia omoaffettiva all’estero.