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Corte costituzionale - sent. 195/2015: illegittimità legge regionale su consenso a donazione organi
22 settembre 2015

Nell’ambito di un ricorso in via principale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Calabria n. 27/2014, in tema di donazione di organi e tessuti.

Numero
195
Anno
2015

Con un ricorso promosso ai sensi dell’art. 127 Cost., il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge n. 27/2014 della Regione Calabria per violazione degli artt. 117, co. 2, lett. i), g) ed l), e 117, co. 3, Cost.

Quanto alla violazione dell’art. 117, co. 2, lett. i), Cost., la legge, nell’attribuire all’ufficiale dell’anagrafe la competenza ad acquisire al momento del rilascio o del rinnovo del documento d’identità, tramite la predisposizione di un modulo, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi o tessuti post mortem, disciplina i compiti dell’ufficio anagrafe, interferendo così con una materia riservata dalla Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La legge, inoltre, nel richiedere all’ufficiale dell’anagrafe di informare i cittadini della possibilità di esprimere la propria intenzione sulla donazione degli organi, attribuisce all’ufficiale un compito ulteriore rispetto a quelli riconosciuti dalla legge statale all’ufficio anagrafe, in violazione della lett. g) del secondo comma dell’art. 117 Cost.

Quale terzo motivo del ricorso, si sottolinea che la materia oggetto della legge regionale e le stesse modalità di espressione del consenso o del diniego alla donazione d’organi e tessuti post mortem rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di «ordinamento civile» (art. 117, co. 2, lett. l)).

Infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui non rispetta i principi fondamentali della materia posti dalla legislazione statale in materia di «tutela della salute».

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione fondata. Riportiamo di seguito i passaggi principali della decisione;  il ricorso, il testo della legge della Regione Calabria e la sentenza della Corte costituzionale sono disponibili nel box download.

«Il legislatore ha introdotto (con legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»), ai fini della dichiarazione di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, la procedura della notificazione e del cosiddetto silenzio-assenso, che prevede la notificazione, a tutti i cittadini, della richiesta di manifestare la propria volontà, con il contestuale avviso che la mancata risposta sarà intesa come assenso. Per l’attuazione di tale procedura, la legge rinviava all’emanazione di un decreto del Ministro della sanità (poi effettivamente adottato in data 8 aprile 2000) la determinazione di termini, forme e modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto (art. 5, lettera a). La disciplina del silenzio-assenso, tuttavia, è rimasta priva di attuazione».

Al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, il legislatore statale ha introdotto una procedura semplificata, da svolgersi dinanzi all’ufficiale dell’anagrafe, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d’identità (decreto del Ministro della salute dell’11 marzo 2008, recante «Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto»).

Le legge calabra riproduce sostanzialmente la disciplina statale, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di anagrafe e organizzazione amministrativa dello Stato.

La pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è dunque «di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche».

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 22 Settembre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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