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Corte costituzionale - sent. 203/2016: diritto alla salute e contenimento della spesa pubblica
15 giugno 2016

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio nei confronti dell’art. 15 del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La questione riguarda un decreto con il quale il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio aveva, in attuazione della norma impugnata, disposto che le previsioni di spesa per le prestazioni ospedaliere per il 2012 fossero ridotte.

Numero
203
Anno
2016

La questione di legittimità costituzionale viene sollevata nell’ambito di un giudizio promosso da soggetti che gestiscono strutture sanitare private accreditate per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, che chiedevano al Tar l’annullamento del decreto del Commissario, adottato in attuazione dell’art 15 del d.l. n. 95/2012, che prevede per il 2012 una riduzione dell’importo per l’acquisto di prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati, al fine di ridurre la spesa complessiva annua e colmare il disavanzo nel bilancio sanitario regionale. Ad avviso del Tar Lazio, tale norme violerebbe gli articoli 3, 32, 41, 97, 117, co. 1 (in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu), 117, co. 3 (rispetto alla tutela della salute).

Nel giudicare, in relazione ai singoli parametri, in parte inammissibili e in parte infondate le questioni prospettate, la Corte costituzionale si sofferma anche sul rapporto tra il diritto alla salute, come tutelato dall’art. 32 Cost., e gli eventuali vincoli finanziari che possono incidere sulle decisioni relative alle prestazioni da garantire per realizzare tale diritto. In particolare:

«La tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, con la precisazione che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana […]. In questi termini, nell’ambito della tutela costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento […]».

Poiché le riduzioni della spesa complessiva sono piuttosto contenute e incidono solo sui contratti vigenti al 2012, la Corte ritiene che non via sia una lesione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, né che il bilanciamento operato dal legislatore «abbia irragionevolmente commisurato la concreta attuazione del diritto alla salute alle risorse esistenti e al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico».

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download e sul sito di Consulta Online .

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 15 Giugno 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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