Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la violazione degli articoli 2, 8 e 14 CEDU da parte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia riguardante il consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita.
La Corte Suprema Israeliana ha rigettato il ricorso di due membri del Knesset per l'annullamento dell'autorizzazione emessa dall'autorità carceraria israeliana, con la quale veniva concesso a un condannato all'ergastolo il permesso di inviare alla moglie i propri gameti per la PMA.
Il procedimento C-372/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 48, 50 e 152 del Trattato e sull'art. 22 del Reg. 1408/1971, proposta alla Corte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito).
La Court of Appeal, rovesciando la decisione di primo grado, ha ritenuto arbitrario e irragionevole il provvedimento del Swindon NHS Primary Care Trust con cui veniva negato alla ricorrente (Ms Rogers) l'accesso gratuito off-licence al farmaco Herceptin, già disponibile per la cura del cancro al seno allo stadio avanzato, ma ancora in corso di valutazione per la terapia nelle prime fasi della malattia.
Con una sentenza sostitutiva, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 169, della l. n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, chiarendo che i poteri dell’amministratore di sostegno non vengono mai a coincidere totalmente con quelli del tutore o del curatore e che esistono adeguati strumenti di composizione delle divergenze tra giudice tutelare e tribunale in composizione collegiale.
La Eastern Districit Court of Missouri ha stabilito che i pazienti che hanno donato i propri tessuti ad un centro di ricerca hanno diritto di ritirare il proprio consenso e di ottenere la distruzione dei campioni.
La Cassa mutua di assicurazione sanitaria (Krankenkasse) aveva rifiutato al ricorrente il rimborso delle spese per il trattamento ormonale di affermazione di genere e per l’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Il rigetto si fondava sul presupposto che la transessualità non fosse una condizione sufficientemente provata e che l’intervento non fosse medicalmente necessario. Tale decisione, tuttavia, era stata confermata dall’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’imprescindibilità dell’intervento chirurgico, anche con riferimento all’ipotetica sufficienza di un mero approccio psicoterapeutico. La perizia medica ordinata dalle autorità nazionali aveva concluso che l’intervento chirurgico avrebbe migliorato la situazione sociale della ricorrente, ma quest’ultima conclusione non poteva considerarsi – a detta del plesso nazionale – “una chiara affermazione della […] necessità dal punto di vista medico”.
Alcune famiglie colpite dal morbo di Canavan (una rara malattia genetica particolarmente frequente nella popolazione ebrea Ashkenazi) avevano fornito campioni biologici per una ricerca che aveva portato a isolare il gene connesso allo sviluppo della patologia e a brevettare un test per l’identificazione dello stesso.
La Corte di Giustizia, in un procedimento vertente sull'interpretazione degli articoli del Trattato relativi alla libera prestazione di servizi, ha dichiarato che tali articoli non ostano ad una normativa statale che subordina la presa a carico di cure ospedaliere prestata in un altro Stato membro alla concessione di una previa autorizzazione. Tale autorizzazione può essere negata solo quando un trattamento identico o con lo stesso grado di efficacia può essere tempestivamente ottenuto in un istituto convenzionato con la cassa malattia d'iscrizione del paziente. Gli articoli 59 e 60 del Trattato ostano invece alla medesima normativa quando essa subordina la presa a carico di cure non ospedaliere a una previa autorizzazione.