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UK - High Court - A (A Minor) & Ors v A Health & Social Services Trust: scambio di gameti ed esclusione del risarcimento danni in capo ai minori
13 ottobre 2010

La High Court of Justice dell’Irlanda del Nord ha rigettato un richiesta di risarcimento danni presentata da due minori, nati a seguito di un trattamento di fecondazione medicalmente assistita, durante il quale si verificò uno scambio di gameti, a causa del quale i gemelli nacquero con un colore di pelle diverso da quello desiderato dalla madre.

Numero
NIQB 108
Anno
2010

I minori avevano intentato una causa al centro medico (Health and Social Services Trust – HSST), che aveva già riconosciuto la propria responsabilità civile nei confronti dei genitori.

La controversia sorge a causa dell’errore del centro medico, che aveva fecondato gli oociti della madre dei ricorrenti con gameti maschili contraddistinti dalla nomenclatura “Caucasian (Cape coloured)”, che fa riferimento ad una comunità sudafricana comprendente, però, differenti colori di pelle. I genitori avano esplicitamente chiesto al centro medico che la fecondazione assistita avvenisse con gameti che permettessero ai nascituri di avere il loro medesimo colore di pelle. I minori nati a seguito della PMA avevano invece un fenotipo più scuro di quello dei genitori e, nel ricorso, sostenevano di subire discriminazioni e commenti dispregiativi da parte dei coetanei.

Il ricorso da parte dei minori viene rigettato dal giudice, che ritiene che non sia configurabile un duty of care del centro medico nei confronti dei minori poiché la condotta negligente contestata è avvenuta in un momento in cui i minori stessi non erano ancora nati: «For my own part, sitting as a judge at first instance, I do not believe that it is appropriate for a judge to stretch the common law principle inherent in Burton to embrace human cells as conferring the relevant status for a duty of care to be owed. It is for Parliament, after the appropriate social, moral, medical and ethical arguments have been aired, to define the limits of protection which should be accorded in such circumstances. It would be inapposite for this court to usurp that function. Absent the imprimatur of Parliament I am not content to find that these plaintiffs have sufficient status to be owed a duty of care».

Con riguardo alla configurazione del danno, il giudice inoltre aggiunge che, in una società multi-culturale il colore della pelle – così l’altezza o il colore degli occhi o dei capelli – non può essere considerato in sé un danno; i ricorrenti non hanno subito nessun danno illecito, né sofferto malattie o disabilità, né subito perdite economiche in conseguenza dell’azione dei resistenti. Sostenere il contrario, ovvero che un “diverso colore della pelle” costituisce un danno, sarebbe contrario ai principi cardine della società contemporanea: «In a modern civilised society the colour of their skin – no more than the colour of their eyes or their hair or their intelligence or their height – cannot and should not count as connoting some damage to them. To hold otherwise would not only be adverse to the self-esteem of the children themselves but anathema to the contemporary views of right thinking people».

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 13 Ottobre 2010 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Maggio 2019
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