È illegittima la procedura di selezione per medici consultoriali che escluda in principio i professionisti obiettori dalla partecipazione alla medesima sulla sola base del fatto che hanno espresso obiezione all’IVG, posto che i medici dei consultori non sono direttamente e materialmente coinvolti nella procedura abortiva, né tale obiezione può impattare sulla possibilità per la donna di esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza.
TAR Puglia - sent. 3477/2010: interruzione volontaria della gravidanza e obiezione di coscienza
14 settembre 2010
Con la sentenza in esame il TAR Puglia ha accolto il ricorso proposto da alcuni ginecologi iscritti all’Ordine dei Medici di Bari, che avevano espresso obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 194/1978, avverso gli atti amministrativi emanati dagli enti competenti (Giunta Regionale, ASL di Bari, Comitato Consultivo Zonale Medici Specialistici Interni della Regione Puglia - Bari) ai fini della procedura di selezione, che limitavano l’accesso ai soli medici non obiettori, escludendo tout court coloro che avessero dichiarato di essere obiettori.
Il Collegio, che si conforma alla impostazione seguita dei ricorrenti, ritiene che “la presenza o meno di medici obiettori ex art. 9 della legge 194/1978 nei Consultori istituiti ai sensi della legge n. 405/1975 sia assolutamente irrilevante posto che all’interno dei suddetti Consultori non si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza per la quale opera l’obiezione ai sensi dell’ art. 9, comma 3 [...], bensì soltanto attività di assistenza psicologica e di informazione/consulenza della gestante (cfr. artt. 2 e 5 legge n.194/1978) che esulano dall’iter abortivo, per le quali non opera l’esonero ex art. 9, e quindi attività e funzioni che qualsiasi medico (obiettore e non) è in grado di svolgere ed è altresì tenuto ad espletare senza che possa invocare l’esonero di cui alla disposizione citata” (pag. 8, in diritto).
Ne deriva che escludere aprioristicamente medici specialisti obiettori dalla procedura per diventare medico consultoriale costituisce azione discriminatoria, irrazionale e non giustificata da ragioni oggettive, perché “il medico obiettore legittimamente inserito nella struttura del Consultorio è comunque tenuto all’espletamento di quelle attività istruttorie e consultive (come ad esempio il rilascio del documento attestante lo stato di gravidanza di cui all’art. 5 legge n. 194/1978); per cui la presenza teorica di soli obiettori all’interno del Consultorio - ancora una volta - appare irrilevante ai fini di una corretta doverosa applicazione della legge n. 194/1978” (pag. 9, in diritto).
L’impiego di siffatte clausole “espulsive” e discriminatorie si pone, poi, in contrasto con una pluralità di diritti e libertà costituzionali, quali il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost, la libertà religiosa e di coscienza di cui all’art. 19 Cost e la libertà di manifestazione di pensiero di cui all’art. 21 Cost.
Il TAR Puglia, pertanto, annulla i provvedimenti impugnati imponendo all’amministrazione di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione per tutti i medici specialisti obiettori che fossero interessati.
La sentenza è disponibile nel box download.