Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nel conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sollevato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Emilia – Romagna, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute emesso, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali – Sert.T”, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert-T e ha quindi annullato il decreto impugnato.
La Corte di Strasburgo, per la prima volta, riconosce l’identità di genere alla stregua di un bene giuridico tutelabile nell’alveo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che lo Stato contraente che non preveda un procedimento per il suo riconoscimento giuridico violi l’articolo 8 della CEDU.
La Corte costituzionale ha accolto, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione sollevata con ricorso dello Stato contro la legge della Regione Marche n. 26/2001, che dispone la sospensione, su tutto il territorio della regione, della applicazione della terapia elettroconvulsivante, della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tali terapie, applicate secondo protocolli specifici, sono sperimentalmente dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (quarta sezione), in un caso riguardante le richieste di una cittadina inglese - affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), quasi del tutto paralizzata ma mentalmente lucidissima - di concedere l’impunità al marito che l’avesse aiutata a suicidarsi, non essendo ella in grado di farlo da sé (ric. n. 2346/02), ha respinto il ricorso, ritenendo che la legge inglese (Suicide Act, 1961 ), che qualifica come reato l’assistenza al suicidio e sulla base della quale il Director of Public Prosecutions ha rifiutato di esonerare il marito dall’imputazione, sia legittima e proporzionata: infatti, non si può desumere dal diritto alla vita un diritto alla morte, né ammettere l’obbligazione positiva per lo Stato di garantire gli atti che mirano ad interrompere la vita.
La Family Division della High Court, pronunciandosi in un caso relativo all’accertamento della capacità mentale di una paziente tetraplegica e sottoposta a ventilazione meccanica, riconosce l’esistenza del diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, nel caso in cui il paziente sia mentally competent.
Nella causa C-157/99, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa al rimborso di spese di ospedalizzazione sostenute in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ha affermato che gli artt. 59 e 60 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che subordini il rimborso di spese per cure ospedaliere ricevute all'estero ad una previa autorizzazione da parte della cassa malattia d'iscrizione; i criteri sulla base dei quali rilasciare tale autorizzazione devono però essere conformi all'interpretazione fornita dalla Corte.
Nella causa C-158/96, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 22 e 36 del Regolamento n. 1408/1971 (applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) ha stabilito che un assicurato autorizzato dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per cure mediche, ha diritto (a) a riceverle come se fosse iscritto all'istituzione erogante e (b) al rimborso da parte dell'istituzione d'appartenenza delle spese sostenute.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, co. 2, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata dal Tribunale di Genova, in relazione agli artt. 2 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale.
La Court of Appeal (England and Wales) ritiene che la North and East DevonHealth Authority abbia commesso abuse of power infrangendo, per motivi finanziari, una promessa di assistenza infermieristica a vita – tramite chiusura della struttura a questo adibita – rivolta a pazienti affetti da patologie particolarmente invalidanti.
Nei giudizi di legittimità costituzionale proposti dal Consiglio di Stato, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, ultima proposizione e dell’art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria) convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura di patologie tumorali (la cd. terapia “Di Bella”), per le quali il decreto impugnato disponeva la sperimentazione, anche a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche secondo i criteri stabiliti dal legislatore.