Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte EDU ha condannato la Turchia per la mancanza di misure idonee a tutelare i detenuti in attesa di processo gravemente malati.
La Federal Court of Australia ha riconosciuto alla società americana Myriad la possibilità di brevettare il gene umano BRCA1, connesso allo sviluppo del tumore al seno.
L'Oberlandesgericht Hamm ha riconosciuto il diritto di una donna nata dalla fecondazione eterologa ad accedere all'identità del donatore.
La Corte di Strasburgo ha escluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'art. 3 CEDU da parte del Regno Unito per l'espulsione di un cittadino afghano disabile, che sosteneva di non poter avere accesso ad adeguate cure mediche nel Paese d'origine.
Il Tar Umbria ha annullato la deliberazione regionale che definiva le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in esecuzione del d.l. n. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011), attraverso l'introduzione di un ticket per l'attività libero professionale intramuraria dei medici dipendenti dal servizio sanitario.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.
La Corte Suprema della Western Australia ha riconosciuto il diritto di una vedova a recuperare e conservare lo sperma del defunto marito per consentirle di accedere alla procreazione assistita.
In un processo per violenza sessuale la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha stabilito l'inutilizzabilità di dati provenienti da test genetici di massa che individuino solo un legame di parentela con l'imputato.
La Corte Suprema dell’Oklahoma ha confermato due decisioni dell’aprile 2012 (NOVA HEALTH SYSTEMS v. PRUITT e OKLAHOMA COALITION FOR REPRODUCTIVE JUSTICE v. CLINE) dichiarando l’incostituzionalità di due leggi statali che limitavano l’esercizio degli abortion rights.
Le industrie farmaceutiche e i loro rappresentanti non possono essere perseguiti per la promozione di medicinali per utilizzi non approvati.