Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - N. v. Regno Unito: espulsione e diritto a ricevere cure mediche nel Paese ospitante
27 maggio 2008

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso, per quattordici voti a tre, la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU da parte del Regno Unito, nel caso riguardante l’espulsione di una cittadina ugandese gravemente malata di AIDS.

Numero
ric. n. 26565/05
Anno
2008

Di seguito una sintesi della sentenza; nel box download il testo completo.

N, cittadina ugandese, aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo contro la decisione del Regno Unito di espellerla dal Paese, sostenendo che in Uganda non avrebbe avuto accesso alle necessarie cure mediche, considerato il suo stato di salute (era gravemente malata di AIDS), e che ciò avrebbe comportato la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU da parte del Regno Unito.

La ricorrente era arrivata nel Regno Unito nel 1998; ricoverata in ospedale, era stata diagnosticata la sua sieropositività. Iniziò la terapia antiretrovirale e contemporaneamente fece richiesta d’asilo, anche sulla base del suo stato di salute. Le autorità britanniche rigettarono la sua richiesta, sostenendo che anche in Uganda avrebbe avuto accesso alla terapia di cui necessitava. N ricorse in appello avverso il diniego, chiedendo l’applicazione del principio elaborato dalla Corte di Strasburgo nel caso D v. Regno Unito: «Where there is credible medical evidence that return, due to the medical facilities in the country concerned, would reduce the applicant's life expectancy and subject him to acute physical and mental suffering, in circumstances where the UK can be regarded as having assumed responsibility for his care». Il suo appello fu rigettato nel 2003; la ricorrente si rivolse quindi alla House of Lords, ma anche questa volta l’istanza venne rigettata all’unanimità, poiché si ritenne che il test elaborato nel caso D non fosse soddisfatto.

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU:

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’espulsione da parte di uno Stato parte della Convenzione può sollevare questioni relative alla violazione dell’art. 3 CEDU se ci sono fondati motivi per ritenere che ci siano rischi concreti che la persona, una volta rimpatriata, possa subire nel Paese d’origine trattamenti contrari al divieto di cui all’articolo 3. Tale principio di applica anche nel caso in cui la persona, gravemente malata, corra il rischio di non ricevere adeguati trattamenti sanitari dopo l’espulsione. Nel caso D v. Regno Unito, la Corte riconobbe che l’espulsione del ricorrente avrebbe comportato la violazione dell’art. 3, tenendo in considerazione le circostanze del tutto eccezionali del caso; in seguito, il test non fu più soddisfatto.

«However, it considers that it should maintain the high threshold set in D. v. the United Kingdom and applied in its subsequent case-law, which it regards as correct in principle, given that in such cases the alleged future harm would emanate not from the intentional acts or omissions of public. [] Advances in medical science, together with social and economic differences between countries, entail that the level of treatment available in the Contracting State and the country of origin may vary considerably. While it is necessary, given the fundamental importance of Article 3 in the Convention system, for the Court to retain a degree of flexibility to prevent expulsion in very exceptional cases, Article 3 does not place an obligation on the Contracting State to alleviate such disparities through the provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction. A finding to the contrary would place too great a burden on the Contracting States». Nel caso di specie, dunque, non possono essere considerate soddisfatte le circostanze eccezionali elaborate nel caso D. v. UK e di conseguenza non viene rilevata la violazione dell’art. 3 CEDU da parte del Regno Unito.

Quanto alla violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte ritiene che non vi siano motivi ulteriori da esaminare e che quindi non vi sia violazione nemmeno di questo articolo.

Il ricorso viene rigettato.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 27 Maggio 2008 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
torna all'inizio