Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Veneto e Liguria in relazione alle disposizioni del decreto legge n. 78/2015 che impone l’adozione di requisiti minimi per la prescrizione delle prestazioni mediche.
La Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in tema di responsabilità medica, in riferimento al reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. In quest’occasione la Corte di Cassazione invita il giudice di merito, nel condurre una nuova analisi sul caso, a tenere in considerazione l’art. 6 della nuova legge “Gelli – Bianco”, 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una bambina affetta da gravi danni mentali dalla nascita avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva escluso la responsabilità da inadempimento contrattuale dei professionisti per non aver correttamente informato i genitori del fatto che l’alterazione cromosomica, rilevata in occasione della amniocentesi, poteva comportare alla nascita gravi danni mentali, impedendo, quindi, alla madre di scegliere se proseguire o interrompere la gravidanza.
La IV sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato e rinviato alla Corte di appello di Catania una sentenza di condanna di un medico e di un infermiere per lesioni personali colpose, per non aver adeguatamente vigilato un paziente nella fase di risveglio al termine di una operazione chirurgica, ritenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto scindere le responsabilità dei due professionisti.
La Corte di Giustizia Europea si è espressa sull’interpretazione di alcuni articoli del Regolamento Dublino III riguardo al trasferimento dei ricorrenti, una cittadina siriana e un cittadino egiziano, dalla Slovenia alla Croazia. Le norme sul trasferimento vanno, infatti, interpretate in conformità con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; quindi un trasferimento del genere può avvenire soltanto quando non risulti in un rischio di subire trattamenti disumani o degradanti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la possibilità per una persona nata da un parto anonimo di verificare, attraverso un interpello riservato, che la madre biologica desideri continuare a non essere nominata, nonostante il legislatore non abbia ancora regolamentato la procedura da seguire.
La Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata in seconda istanza nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia, ribaltando la decisione precedente ed escludendo (con una maggioranza di 11 a 6) la violazione dell’art. 8 Cedu da parte dell’Italia.
La Court of Protection, sulla base del Mental Capacity Act 2005, dispone l’interruzione di idratazione e nutrizione artificiali per un soggetto in stato di minima coscienza, incapace di esprimere il proprio consenso.La Corte conferma la applicabilità del “best interest test” come nel precedente Aintree University Hospitals NHS Trust v James [2013] UKSC 67, precisandone tuttavia alcuni aspetti in ragione delle particolari condizioni cliniche del soggetto.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 nella parte in cui condiziona l’erogazione del contributo regionale per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili alle disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalla legge di bilancio. Attraverso tale disposizione, infatti, l’onere di contribuzione dell’ente finisce per essere trasformato in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie della Regione stessa, con il rischio di determinare, in tal modo, un’illegittima compressione del diritto allo studio del soggetto disabile.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.