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India - Supreme Court - Common Cause (A Regd. Society) v. Union of India and Another: riconosciuto il diritto al rifiuto anche di trattamenti salvavita per i malati terminali o in stato vegetativo permanente
9 marzo 2018

La Corte Suprema Indiana ha riconosciuto il diritto a interrompere le terapie life-saving, a certe specifiche condizioni, per i pazienti affetti da malattie terminali o che si trovino in stato vegetativo permanente.

Numero
215/2005
Anno
2018

La decisione del massimo organo giurisdizionale indiano si fonda su una concezione ampia del diritto alla vita: i giudici infatti affermano come la sacralità della vita non sia più considerabile un principio assoluto, e che non esista alcuna regola che imponga di prolungare sempre e comunque la durata della vita attraverso terapie mediche, senza tener conto delle circostanze concrete. Dunque, secondo la Corte, il diritto a vivere dev’essere inteso come un diritto a vivere con dignità, il quale comprende anche la possibilità per ogni paziente di scegliere di interrompere terapie mediche salvavita nel caso in cui egli ritenga di trovarsi in condizioni di vita non più dignitose. I giudici fondano questo principio sull’art. 21 della Costituzione Indiana, il quale statuisce che nessun individuo può essere privato della propria vita o della propria libertà personale, se non in conformità a procedure previste dalla legge.

In attesa di un intervento legislativo in materia, la Corte delinea nella sentenza alcune linee guida molto precise per delimitare l’ambito di legittimità del diritto a interrompere le terapie life-saving. Ciò sarà possibile soltanto in presenza di una decisione volontaria, chiara e informata, da parte di un paziente maggiorenne che sia in grado di intendere e volere; dalla decisione del malato deve evincersi che la scelta di porre fine alla sua vita non sia frutto di coercizione o influenze esterne, ma soltanto della sua autonoma volontà. In caso di pazienti in stato vegetativo permanente, e quindi non in grado di prestare il loro consenso, l’interruzione delle terapie salvavita sarà possibile solo in presenza di precedenti dichiarazioni compiute dalla persona interessata, in cui abbia espresso la volontà di procedere in tal senso. Anche con riguardo a questa eventualità la Corte Suprema detta delle disposizioni molto dettagliate: saranno accettate soltanto dichiarazioni compiute per iscritto, recanti la sottoscrizione autenticata del paziente, in presenza di due testimoni.

Infine, i giudici specificano che nessun medico o struttura ospedaliera potrà essere perseguita penalmente o civilmente per aver dato attuazione alla volontà di un paziente di interrompere le terapie life-saving, ovviamente soltanto nel caso in cui siano rispettate tutte le condizioni sopra specificate.

La Corte Suprema indiana, nel 2011, si era pronunciata favorevolmente alla sospensione dei trattamenti in una paziente in stato vegetativo persistente, nel caso Aruna Ramchandra Shanbaug.

Nel box download è disponibile il testo della sentenza.

Irene Iannelli
Pubblicato il: Venerdì, 09 Marzo 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 27 Giugno 2019
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