Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 2013, n. 43 della Regione Puglia recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», il quale vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.
La Court of Appeal di Singapore ha riconosciuto il risarcimento del danno per perdita da genetic affinity richiesto da una donna che, sottopostasi a tecniche di PMA, a causa di uno scambio di gameti, è diventata madre di una bimba che non condivide il patrimonio genetico con suo marito.
La Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Veneto e Liguria in relazione alle disposizioni del decreto legge n. 78/2015 che impone l’adozione di requisiti minimi per la prescrizione delle prestazioni mediche.
La Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in tema di responsabilità medica, in riferimento al reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. In quest’occasione la Corte di Cassazione invita il giudice di merito, nel condurre una nuova analisi sul caso, a tenere in considerazione l’art. 6 della nuova legge “Gelli – Bianco”, 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Il TAR Piemonte ha annullato la delibera regionale che vincolava i medici a prescrivere farmaci non coperti da brevetto, al fine di ridurre la spesa delle ASL piemontesi.
La Corte di Giustizia Europea si è espressa sull’interpretazione di alcuni articoli del Regolamento Dublino III riguardo al trasferimento dei ricorrenti, una cittadina siriana e un cittadino egiziano, dalla Slovenia alla Croazia. Le norme sul trasferimento vanno, infatti, interpretate in conformità con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; quindi un trasferimento del genere può avvenire soltanto quando non risulti in un rischio di subire trattamenti disumani o degradanti.
La Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata in seconda istanza nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia, ribaltando la decisione precedente ed escludendo (con una maggioranza di 11 a 6) la violazione dell’art. 8 Cedu da parte dell’Italia.
La Court of Protection, sulla base del Mental Capacity Act 2005, dispone l’interruzione di idratazione e nutrizione artificiali per un soggetto in stato di minima coscienza, incapace di esprimere il proprio consenso.La Corte conferma la applicabilità del “best interest test” come nel precedente Aintree University Hospitals NHS Trust v James [2013] UKSC 67, precisandone tuttavia alcuni aspetti in ragione delle particolari condizioni cliniche del soggetto.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 nella parte in cui condiziona l’erogazione del contributo regionale per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili alle disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalla legge di bilancio. Attraverso tale disposizione, infatti, l’onere di contribuzione dell’ente finisce per essere trasformato in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie della Regione stessa, con il rischio di determinare, in tal modo, un’illegittima compressione del diritto allo studio del soggetto disabile.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.