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TAR Lazio – sent. 6013/2018: annullamento del decreto contenente il tempario regionale volto a ridurre le liste d'attesa
9 aprile 2018

Il Tar Lazio accoglie il ricorso proposto dal Sumai e annulla il decreto n. U00239 del 28 giugno 2017 emesso dal Presidente della Regione Lazio, contenente il tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Numero
6013
Anno
2018

Il Sumai (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria) ha impugnato vittoriosamente il decreto contente il tempario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, adottato al fine di ridurre le “liste d’attesa” a livello regionale. Attraverso tale tempario veniva fissata la durata massima di ogni singola prestazione sanitaria riguardante 63 esami o visite specialistiche (tra i quali, ad esempio, la risonanza magnetica, le visite dermatologiche, ginecologiche ecc.).

Il sindacato ricorrente ha impugnato il decreto per i seguenti motivi: in primo luogo ritiene che vi sia una violazione dell’art 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale prevede che, con riguardo all’organizzazione del lavoro degli specialisti ambulatoriali, vi sia una riserva di regolamentazione pattizia. In secondo luogo il ricorrente ravvisa una violazione dell’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale della categoria degli specialisti ambulatoriali del 2015 il quale riconosce in capo al singolo professionista una autonomia di giudizio circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite. Infine il sindacato evidenza una difetto di motivazione e di istruttoria perché l’amministrazione ha recepito in maniera acritica tempari e documenti già elaborati da altre amministrazioni regionali.

Il Tar ha ritenuto fondato e ha accolto il ricorso: il primo motivo di gravame è stato accolto alla luce della dimostrata riserva di competenza in capo alla contrattazione collettiva a porre in essere norme in tema di organizzazione ambulatoriale: eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle singole prestazioni devono essere riservate unicamente alla contrattazione collettiva tra la competente amministrazione di settore da un lato e le categorie professionali maggiormente rappresentative dall’altro.

L’accoglimento del secondo motivo di gravame si fonda sulle previsioni dell’art 27 dell’accordo nazionale degli specialisti ambulatoriali, il quale mostra una scarsa propensione alla standardizzazione, in termini di durata, delle singole prestazioni sanitarie: il singolo specialista deve osservare tempi di esecuzione idonei a garantire una adeguata assistenza sanitaria. Dunque non sono compatibili con questa disposizione regolamentazioni dirette a fissare un predeterminato tempo di esecuzione della prestazione specialistica; il giudice sottolinea che è necessario considerare la disomogeneità dei singoli casi che si presentano al medico specialista, disomogeneità dalla quale deriva inevitabilmente la diversificazione delle risposte assistenziali che lo specialista è tenuto a dare. Richiamandosi al Codice di Deontologia Medica il giudice ricorda che il medico deve avere a disposizione un  tempo congruo a svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile. Da qui si evince una violazione dell’art 27 dell’ACN 2015.

Anche il terzo motivo di censura si rivela fondato poiché il suddetto provvedimento è privo di motivazione: l’amministrazione regionale si è limitata a riportare l’esperienza di altre realtà territoriali in modo acritico, senza considerare le peculiarità della propria condizione.

Nel box download il testo della decisione.

Veronica Lorenzato
Pubblicato il: Lunedì, 09 Aprile 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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