Con la sentenza del 12 marzo 2026 (causa C-43/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nel caso Shipova, affermando che ciascuno Stato membro è tenuto a garantire la rettificazione del nome e del sesso anagrafico ai propri cittadini che abbiano esercitato la libertà di circolazione all’interno dell’Unione Europea.
Corte di Giustizia UE - causa C-43/24: I cittadini UE che hanno esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione hanno diritto ad ottenere la rettificazione dell’iscrizione anagrafica del sesso da parte dello Stato d’origine
12 marzo 2026
La vicenda prende le mosse da un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione bulgara, nel contesto di una controversia tra una donna trans di cittadinanza bulgara – attualmente emigrata in Italia – e le autorità bulgare competenti, che stabilmente negli anni le avevano negato la possibilità di vedersi riconosciuta giuridicamente l’identità di genere femminile.
La ricorrente lamentava che la sua vita in Italia, dove aveva iniziato a sottoporsi a terapia ormonale sostitutiva e viveva socialmente come donna, fosse gravemente ostacolata dall’impossibilità di ottenere dallo Stato di origine documenti di identità conformi alla sua identità di genere. La discrepanza tra genere vissuto e genere anagrafico, infatti, si traduceva in rilevanti difficoltà pratiche e in situazioni discriminatorie nella vita quotidiana, nelle visite mediche, nella ricerca di un lavoro e di un’abitazione. L’assenza di documenti conformi alla sua identità, dunque, comprometteva concretamente l’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro.
Inoltre, nel 2023, la Corte di cassazione bulgara aveva adottato una decisione interpretativa vincolante (sentenza n. 2/2020), affermando che il diritto nazionale non consentisse ai giudici di autorizzare la rettificazione del sesso, del nome e del numero di identificazione personale delle persone trans nei registri dello stato civile, introducendo così un divieto generalizzato – di origine giurisprudenziale – alla rettificazione del sesso anagrafico.
Alla luce, quindi, di questo background, la Corte di cassazione nel caso di specie ha ritenuto di dover sospendere il procedimento di fronte a lei pendente per chiedere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia se tale divieto fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte di Giustizia, esaminando la questione pregiudiziale, ha ricordato innanzitutto che, sebbene il rilascio dei documenti ufficiali rientri nella competenza degli Stati membri, questa deve sempre essere esercitata nel rispetto del diritto dell’UE.
Ha quindi sottolineato che il genere, al pari del nome e del cognome, contribuisce a definire l’identità e lo status giuridico di una persona. Di conseguenza, il rifiuto da parte di uno Stato membro di eliminare la discrepanza tra genere vissuto e genere anagrafico ostacola l’effettivo esercizio della libertà di circolazione garantita dall’articolo 21 TFUE: essa, infatti, incide su molteplici aspetti della vita della persona, specie nei controlli di identità durante gli spostamenti transfrontalieri o in ambito lavorativo, generando dubbi sull’autenticità dei documenti esibiti.
Per questa ragione la Corte ha concluso che il divieto bulgaro di procedere alla rettificazione del sesso anagrafico violi l’art. 21 TFUE.
Inoltre, ha evidenziato, ancora una volta, che impedire il riconoscimento giuridico dell’identità di genere contrasta anche con l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto gravemente lesivo del diritto alla vita privata e familiare del soggetto.
Infine, la Corte ha precisato che i giudici nazionali non devono considerarsi vincolati dall’interpretazione della normativa interna fornita dalla Corte costituzionale dello Stato membro, quando tale interpretazione costituisca un ostacolo al riconoscimento dell’identità di genere e risulti, quindi, in contrasto con la lettura del diritto dell’Unione proposta dalla stessa Corte di Giustizia.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.