Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che ecceda il margine di apprezzamento statale il rifiuto delle autorità francesi di riconoscere il rapporto di filiazione fra padre biologico e figli nati mediante procedimenti di maternità surrogata all’estero.
I ricorrenti lamentano una violazione dei diritti tutelati dall’art. 8 della Convenzione per non aver potuto utilizzare i loro embrioni a seguito del sequestro di questi da parte delle autorità rumene nel 2010.
La Corte EDU ha dichiarato all’unanimità che i ricorsi presentati dalla moglie di Tony Nicklinson e da Paul Lamb, aventi ad oggetto la presupposta incompatibilità con la Cedu del divieto di suicidio assistito previsto dalla legge britannica, sono inammissibili.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato contro il Governo russo da cinque cittadini stranieri cui è stato negato il diritto di ingresso e di residenza in Russia in quanto positivi all’HIV e ha dichiarato che la negazione del permesso di soggiorno o la dichiarazione di presenza indesiderata (“undesirability decision”) sul territorio russo (presupposto per l’ordine di espulsione o per il divieto di ingresso) basata sullo stato di salute del richiedente, nel caso di specie sull’essere positivi all’HIV, viola gli artt. 8 e 14 della CEDU.
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha rilevato una doppia violazione dell'art. 8 CEDU da parte della Polonia, con riguardo alla determinazione delle condizioni d'accesso all'interruzione di gravidanza e in relazione alla divulgazione dei dati personali delle ricorrenti. Con riguardo alla sola ricorrente P sono è anche stata rilevata la violazione dell'art. 5, co. 1, e dell'art. 3 CEDU.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in un caso riguardante l'accesso alle prestazioni sanitarie per un malato terminale di cancro (ric. n. 30909/06), ha rilevato all'unanimità la violazione dell'art. 2 CEDU da parte della Romania: lo Stato, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, avrebbe dovuto fornire gratuitamente al paziente le cure necessarie contro il tumore.
La Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia in un caso concernente un minore nato da una madre surrogata in Russia e sottratto ai genitori a causa dell’inesistenza di un legame biologico con i coniugi.
La Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata in seconda istanza nel caso Paradiso e Campanelli v. Italia, ribaltando la decisione precedente ed escludendo (con una maggioranza di 11 a 6) la violazione dell’art. 8 Cedu da parte dell’Italia.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso che il divieto di ricerca sugli embrioni crioconservati previsto dall’art. 13 della legge 40/2004 violi l’art. 8 CEDU.
La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fissato per il 18 giugno 2014 l'udienza del caso Parrillo v. Italy (ric. 46470/11), relativo alla possibilità di donare embrioni creati in vitro per la ricerca.