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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – Schlumpf v. Suisse: autodeterminazione di genere e scelte individuali
5 giugno 2009

La causa prende le mosse dal rifiuto opposto dall’assicurazione sanitaria di una persona transgender (nata nel 1937) alla copertura delle spese concernenti la riassegnazione chirurgica del sesso. In particolare, la compagnia aveva preteso periodo di osservazione di due anni, esprimendo altresì dubbi sull’appropriatezza del trattamento, in considerazione dell’alto rischio di complicazioni post-operatorie dovuto all’età avanzata.

Numero
Ric. n. 29002/06
Anno
2009

L’autorità giudiziaria svizzera confermava le conclusioni della compagnia, definendo prassi costante la previsione di un previo periodo “di osservazione” pari a due anni. Considerata la gravità e l’irrevocabilità del trattamento, scriveva il Tribunale nazionale, nonché alla luce dello stato delle conoscenze mediche, l’ordinamento giuridico era chiamato ad un notevole grado di prudenza e cautela, al fine di prevenire la necessità “imperativa” di evitare operazioni ingiustificate.

La ricorrente adiva perciò la Corte di Strasburgo, sostenendo che l’autorità giudiziaria svizzera non aveva tenuto in alcun modo conto delle molteplici sfaccettature della transessualità, incidendo negativamente sul rispetto della vita privata e familiare a norma dell’art. 8 CEDU. La ricorrente, infatti, aveva atteso l’età avanzata per l’affermazione del proprio genere, nell’intenzione deliberata di non arrecare nocumento al coniuge e ai figli.

La Corte di Strasburgo osserva “che, nel caso di specie, il Tribunale federale delle assicurazioni si è fondato su un criterio elaborato dalla propria giurisprudenza, privo di base legislativa”. L’applicazione asettica del criterio giurisprudenziale ha ritardato di un considerevole lasso di tempo, pari a due anni, l’esecuzione dell’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale, a discapito di una persona che già si trovava in un’età nella quale la modifica chirurgica del sesso presenta già un tasso notevole di complessità, destinato ad un ulteriore aggravamento con il decorso del tempo. Il Collegio – pur ribadendo l’importanza che non siano sottovalutate la portata e le conseguenze di un’operazione irreversibile e costosa di riassegnazione sessuale – ribadisce come non si possa, in linea di principio, ritenere che vi sia qualcosa di avventato nella decisione di una persona di sottoporsi a un’operazione di riassegnazione sessuale, tenuto conto dei numerosi e gravosi interventi che tale percorso comporta e del grado di determinazione e convinzione necessario per cambiare il proprio ruolo sessuale nella società. In questa prospettiva, l’applicazione aprioristica del termine di due anni può contravvenire all’art. 8 della Convenzione, vanificando la necessità di una ponderata analisi delle circostanze specifiche del caso concreto. Proprio l’età relativamente avanzata della ricorrente e l’interesse che quest’ultima si sottoponesse all’intervento chirurgico in tempi brevi avrebbero dovuto indurre il tribunale ad articolare le proprie conclusioni sulla base di un parere medico specialistico, attagliato al caso concreto, anziché sulla generalizzazione astratta di un termine di matrice prettamente pretoria.

In linea di principio, “la determinazione dimostrata dalle persone interessate” all’esecuzione dell’intervento chirurgico di riassegnazione di sesso già “costituisce un elemento sufficientemente rilevante da essere preso in considerazione, insieme ad altri”, ai fini dell’art. 8 CEDU. Questa può costituire l’elemento decisivo nell’ambito di una valutazione necessariamente soggettiva ed individualizzata che tenga conto delle realtà mediche, biologiche e psicologiche, espresse in modo inequivoco dai pareri degli esperti medici, “al fine di evitare un’applicazione meccanica del termine” aprioristico di 2 anni.

La vicenda si presenta in termini lesivi anche dell’art. 6 CEDU, in quanto – sulla scorta dell’astratta applicabilità del termine biennale – l’autorità giudiziaria nazionale non ha ammesso in giudizio l’audizione degli esperti proposti dalla parte istante per consentire un più compiuto apprezzamento della sua condizione individuale. La CEDU ritiene dunque che, rifiutando l’ammissione dei mezzi di prova, il Tribunale federale delle assicurazioni si sia indebitamente sostituito ai medici e agli psichiatri, pur essendo già stato chiarito dalla Corte che la necessità di misure di riassegnazione sessuale non è questione giuridicamente predeterminabile.

Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.

Francesco Dalla Balla
Pubblicato il: Venerdì, 05 Giugno 2009 - Ultima modifica: Domenica, 18 Gennaio 2026
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