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Corte di Giustizia UE- Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v. Moussa Abdida: garanzie a favore di un cittadino straniero affetto da gravi problemi di salute in attesa di rimpatrio
18 dicembre 2014

La decisione in esame, completando il quadro giuridico già profilato con la sentenza M'Bodj (CGUE, C-542/13), afferma la necessità di garantire ad un cittadino straniero affetto da una malattia grave, a cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi di salute, un ricorso con effetti sospensivi contro la decisione di rimpatrio la cui esecuzione può creare un rischio serio per le sue condizioni di salute.

Numero
C‑562/13
Anno
2014

La sentenza della Corte di Giustizia trae origine dal ricorso presentato dal sig. Abdida contro la decisione del Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuv (CPAS) di revocare l’assistenza sociale a lui precedentemente concessa. Tale revoca prendeva atto della presenza irregolare nel territorio belga del sig. Abdida, al quale era stato negato un permesso di soggiorno per motivi di salute ai sensi della normativa nazionale (l’art. 9ter della legge belga del 15 dicembre 1980 sull’ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri) che autorizza al soggiorno nel territorio dello Stato lo straniero affetto da “una malattia che comporta un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese di origine di tale straniero o nel paese terzo nel quale egli soggiornava precedentemente”. Il diniego era stato notificato con l’ordine di lasciare il territorio belga.

Nel corso della controversia tra il sig. Abdida e il CPAS, il giudice nazionale (la Cour du travail de Bruxelles) chiedeva in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea se le direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85, lette, eventualmente, in combinato disposto con gli articoli da 1 a 4, il paragrafo 2 dell’art. 19, gli articoli 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro, in un caso come quello di specie, “debba prevedere un ricorso con effetto sospensivo contro tale decisione e prendere in carico le necessità primarie del medesimo cittadino di paese terzo fino alla pronuncia sul ricorso proposto contro detta decisione” (p. 31 della sentenza).

La Corte di Giustizia, prima di analizzare le questioni proposte, valuta se sia coretto il riferimento alle direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85. Ricordando quanto affermato nella sentenza M’Bodj, la Corte ritiene innanzitutto che le domande presentate ai sensi della normativa nazionale non siano domande di protezione internazionale. Non risultano applicabili quindi la direttiva 2004/83 né la direttiva 2005/85. Non rileva neppure la direttiva 2003/9, dal momento che il Belgio non ha esteso la disciplina prevista da tale direttiva alle domande presentate ai sensi della normativa nazionale. La Corte ritiene invece che la decisione che impone al sig. Abdida di lasciare il territorio belga sia “una decisione di rimpatrio” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2008/115 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Perciò la Corte ritiene necessario analizzare se tale direttiva, con riferimento ai mezzi di ricorso e alle garanzie disponibili ai cittadini stranieri oggetto di una decisione di rimpatrio (art. 13 e 14), osta ad una normativa nazionale “che non conferisce effetto sospensivo al ricorso proposto contro una decisione di rimpatrio (1) che non prevede la presa in carico delle necessità primarie del cittadino interessato di paese terzo fino alla pronuncia sul ricorso (2)”.

In relazione alla prima questione, la Corte di Giustizia rileva che la direttiva, nel richiedere all’art. 12 agli Stati Membri di prevedere un mezzo di ricorso effettivo contro la decisione di rimpatrio, non impone che tale ricorso abbia necessariamente un effetto sospensivo. Tuttavia, come ha sostenuto la Corte EDU nella sentenza N. c. Regno Unito, “la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o psichica grave verso un paese in cui i mezzi per la cura di tale malattia sono inferiori a quelli disponibili in detto Stato può far sorgere una questione alla luce dell’articolo 3 della CEDU, in casi del tutto eccezionali, quando le ragioni umanitarie che depongono contro tale allontanamento sono imperative” (p. 47). In tali casi eccezionali, l’effettività del ricorso impone che il cittadino di un paese terzo disponga di un ricorso con effetto sospensivo. Perciò la Corte conclude affermando che “gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non prevede un ricorso con effetto sospensivo contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute” (p.53).

Per quanto concerne la seconda questione, la Corte rileva che l’art. 14 della direttiva 2008/115 prevede alcune garanzie a favore dello straniero in attesa del rimpatrio: gli Stati Membri sono tenuti, in situazioni simili al caso di specie, a offrire le garanzie previste da tale disposizione. Ragionando a contrario, la Corte afferma l’importanza di prendere in carico anche le necessità primarie dello straniero, poiché altrimenti le garanzie delle prestazioni sanitarie di urgenza previste dall’art.14 (lett. b) rischierebbero di essere prive di effettoLa Corte perciò conclude, sostenendo che è contraria all’art.14 lett. b della direttiva 2008/115, una normativa nazionale che non prevede la presa in carico “delle necessità primarie di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti” nel periodo in cui viene sospeso l’allontanamento di tale cittadino per effetto della proposizione di un ricorso contro la decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti (p.62).

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download

Simona Cammarata
Pubblicato il: Giovedì, 18 Dicembre 2014 - Ultima modifica: Domenica, 24 Novembre 2019
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