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UK - Family Court - B and G (Children) (No 2): distinzione tra circoncisione e mutilazioni genitali femminili
14 gennaio 2015

In un caso concernente la sospetta sottoposizione di una bambina a mutilazione genitale femminile (MGF), la Family division di Leeds si è pronunciata sulla differenza tra MGF e circoncisione maschile, stabilendo che, mentre per la seconda è possibile individuare alcuni casi in cui considerarla accettabile anche se effettuata solo per ragioni religiose o culturali e non terapeutiche, per le MGF non è possibile individuare una situazione in cui tale pratica possa essere giustificata.

Numero
[2015] EWFC 3
Anno
2015

Il caso (B and G (Children) (No.2) [2015] EWFC 3) riguarda due bambini: B, un maschio, nato nel 2010, e G, una bimba, nata nel 2011. Entrambi i genitori sono di origine africana e musulmani. La vicenda nasce nell’ambito di un procedimento civile per l’affidamento dei due minori, in seguito all’apparente abbandono da parte della madre.

Centrale al giudizio è l’accertamento concernente il fatto che G fosse stata o meno sottoposta a una mutilazione genitale femminile (MGF) e, in caso positivo, la valutazione delle eventuali conseguenze sulla decisione sull’affidamento dei minori.

Sulla base delle perizie degli esperti e delle loro stesse testimonianze, la Corte non ritiene accertato il fatto che G sia stata sottoposta ad una MGF, né che la minore sia a rischio di essere sottoposta a tale pratica in futuro, se lasciata con i genitori. Tuttavia, nel valutare comunque se le mutilazioni genitali femminili e la circoncisione costituiscano una lesione fisica tanto significativa da giustificare l’avvio del procedimento per disporre dell’adozione di una bambina, la Corte svolge alcune considerazioni di carattere generale sulla natura di tali pratiche.

Secondo il giudice, bisogna operare una distinzione tra circoncisione e MGF, dal punto di vista della tolleranza che l’ordinamento giuridico accorda all’una e all’altra pratica: «The explanation, it must be, is simply that in 2015 the law generally, and family law in particular, is still prepared to tolerate non-therapeutic male circumcision performed for religious or even for purely cultural or conventional reasons, while no longer being willing to tolerate FGM in any of its forms».

Da un lato, quindi, non può mai essere considerate parte di una “ragionevole genitorialiità” il fatto di sottoporre una figlia a MGF (di qualsiasi tipo). Dall’altro lato, invece, sia l’ordinamento giuridico sia la società sono disposti a tollerare alcune forme di circoncisione non terapeutica, eseguita per motivi religiosi o culturali. «Whereas it can never be reasonable parenting to inflict any form of FGM on a child, the position is quite different with male circumcision. Society and the law, including family law, are prepared to tolerate non-therapeutic male circumcision performed for religious or even for purely cultural or conventional reasons, while no longer being willing to tolerate FGM in any of its forms. There are, after all, at least two important distinctions between the two. FGM has no basis in any religion; male circumcision is often performed for religious reasons. FGM has no medical justification and confers no health benefits; male circumcision is seen by some (although opinions are divided) as providing hygienic or prophylactic benefits. Be that as it may, "reasonable" parenting is treated as permitting male circumcision».

Pertanto, dal punto di vista del diritto di famiglia e dell’accertamento del raggiungimento della soglia prevista dalla legge per togliere la potestà genitoriale e disporre l’adottabilità dei minori, le MGF sicuramente integrano le “lesioni significative” previste nella legge sulle adozioni del Regno Unito, mentre la mera circoncisione (senza altri elementi di prova) non è da sola sufficiente a incidere sulla potestà genitoriale.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 14 Gennaio 2015 - Ultima modifica: Martedì, 11 Giugno 2019
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