Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Suprema, con una pronuncia interpretativa, ha confermato la legittimità della riforma sanitaria di Obama (il Patient Protection and Affordable are Act), individuando la ratio della previsione di sussidi federali per la sottoscrizione di polizze per gli individui meno abbienti nella necessità di garantire la maggiore copertura sanitaria possibile.
La Corte d’Appello dell’Illinois ha confermato la decisione della Corte di primo grado di riconoscere ad una donna il diritto all’utilizzo degli embrioni crioconservati precedentemente creati con i gameti del suo ex-fidanzato, nonostante l’opposizione di quest’ultimo.
La Corte di Giustizia (Terza sezione) condanna la Repubblica di Polonia per aver trasposto nel proprio ordinamento le direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE in modo incompleto, escludendo dall’applicazione della normativa nazionale di trasposizione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Con la sentenza del 5 giugno 2015 la Grand Chamber ha affermato (con una maggioranza di dodici a cinque) che non sussiste violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della CEDU in riferimento all’attuazione della decisione del Consiglio di Stato francese del 24 giugno 2014, con la quale era stata autorizzata l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert.
Il Governo ha presentato davanti alla Corte costituzionale un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 4/2015, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».
Con la sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale supremo ha ritenuto la gestazione per altri contraria all’ordine pubblico e conseguentemente ha ammesso solo riconoscimento e trascrizione degli atti statunitensi limitatamente al genitore genetico.
Nel caso ABC V St George’s Healthcare NHS trust ([2015] EWHC 1394 (QB)) la High Court del Regno Unito ha rigettato la richiesta della figlia di un malato volta ad accertare la responsabilità dei medici che avevano curato il padre per non averla informata del carattere ereditario della malattia che lo affliggeva.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.
La High Court di Pretoria (Sud Africa) ha stabilito che un uomo, capace di intendere e volere, malato di cancro, ha il diritto al suicidio assistito, senza alcuna responsabilità per il medico che lo assiste.
La Family Court di Inghilterra e Galles ha ordinato che una bambina, nata da procreazione medicalmente assistita, debba essere affidata al padre e al suo compagno, nonostante l'opposizione della madre.