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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 16140/2017: responsabilità medica e Legge Gelli-Bianco
16 marzo 2017

La Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in tema di responsabilità medica, in riferimento al reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. In quest’occasione la Corte di Cassazione invita il giudice di merito, nel condurre una nuova analisi sul caso, a tenere in considerazione l’art. 6 della nuova legge “Gelli – Bianco”, 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Numero
16140
Anno
2017

Il caso riguarda un medico chirurgo, responsabile del reparto di Chirurgia Generale di una clinica del centro Italia, imputato del reato di lesioni colpose provocate ad una propria paziente.

Egli avrebbe praticato un intervento chirurgico in una struttura priva delle necessarie apparecchiature tecniche, omesso di effettuare indagini sulla paziente al fine di anticipare gli esiti negativi dell’intervento e di trasferire la paziente in un centro clinico attrezzato, pur dopo il riscontro della malattia.

La Corte di Cassazione, nel far luce sul caso e nel soddisfare le domande di chiarimento dell’imputato, svolge le prime considerazioni a partire dall’accertamento del nesso di causalità, nel delicato ambito della condotta omissiva. In questi casi, infatti, il giudice di merito dovrebbe svolgere un giudizio “predittivo”, cioè spiegare cosa sarebbe accaduto se il soggetto imputato avesse posto in essere la condotta che gli era stata richiesta di compiere.

Per fare questo, non è sufficiente individuare il coefficiente di probabilità statistica che colleghi l’omissione e l’evento (basato su strumenti deterministici, sulle cosiddette leggi universale), dovendo questo essere valutato anche alla luce di tutte le peculiarità del caso concreto, per poter elaborare un giudizio di alta probabilità logica.  

La Corte di Cassazione rimarca quindi che la Corte di Appello non ha offerto una soddisfacente spiegazione della riferibilità causale degli eventi lesivi accorsi alla paziente rispetto alla condotta del medico e dichiara l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di Appello proceda con un nuovo accertamento causale alla luce dei principi così richiamati.

La Corte di Cassazione procede a esaminare anche i profili di colpa ascritti al medico. Nel fare questo, richiama espressamente l’art. 3, comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che l’esercente della professione sanitaria che abbia svolto la propria attività in osservanza delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde per colpa lieve. Questa disposizione, sottolinea la Corte, restringe l’area applicativa, nella prospettiva medica, degli artt. 589 e 590 del cod. pen. (rispettivamente, omicidio e lesioni personali colpose) ai soli casi di colpa grave.

In base ai principi che regolano la successione di leggi penali nel tempo (art. 2 comma 2 cod. pen.), la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la legge citata, in vigore già al tempo della pronuncia di primo grado. Il giudice avrebbe dovuto verificare se la condotta del medico poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida e se fosse connaturata da colpa grave, nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Non avendo considerato la citata disposizione e la valutazione che questa richiedeva, la sentenza dev’essere annullata anche per violazione di legge, e il caso deve essere rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame sul caso.

Da ultimo, la Corte di Cassazione sottolinea che il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per il reato di lesioni colpose è oggetto di un nuovo intervento normativo. Il riferimento è alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. L’art. 6 della legge introduce il nuovo art. 590 – sexies cod. pen, che abroga l’art. 3 del già richiamato Decreto Balduzzi.

La nuova disciplina prevede che, in ipotesi di evento lesivo verificatosi per imperizia, la punibilità del sanitario è esclusa quando siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La Corte di Cassazione conclude con un esplicito invito alla Corte d’Appello a tenere in considerazione, nella nuova decisione del caso, anche questa novità normativa (anche se di fatto applicabile solo dal 1 aprile 2017, una volta computato il termine di vacatio legis) nell’applicazione della norma più favorevole al reo tra quelle succedutesi nel tempo, secondo i criteri, alternativi, dell'irretroattività della modificazione sfavorevole o della retroattività della nuova normativa favorevole, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.

La giurisprudenza successiva è ritornata più volte sulla problematica coesistenza delle due leggi, come in questo caso.

Il testo della sentenza è reperibile nel box download e a questo link.

Alberto Pagliari
Pubblicato il: Giovedì, 16 Marzo 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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