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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Csoma v. Romania: mancanza di consenso informato viola l'art. 8 della CEDU
15 gennaio 2013

La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.

Numero
ric. n. 8759/05
Anno
2013

A seguito di alcune complicazioni intervenute in esito ad un intervento abortivo, una donna viene sottoposta a un intervento di isterectomia totale.

Dopo che il collegio dei medici dell'ospedale rileva l'assenza di consenso informato circa le possibili conseguenze di un intervento di aborto, nonché la mancata effettuazione di esami clinici pre-operatori, la ricorrente denuncia il medico per negligenza.

Sulla base di alcune perizie che escludono un comportamento negligente da parte del medico, ma che trascurano il punto relativo alla mancanza del consenso informato, il pubblico ministero archivia il procedimento.

La donna ricorre alla Corte Europea dei Diritti delll'Uomo per violazione del diritto alla vita privata, derivante dalla mancata informazione circa le possibili conseguenze dell'intervento di interruzione della gravidanza e dalla mancanza di esami clinici pre-operatori.

La Corte riconosce che rientra nella copertura dell'art 8 della Convenzione il dovere per gli Stati «to adopt the necessary regulatory measures to ensure that doctors consider the foreseeable consequences of a planned medical procedure on their patients’ physical integrity and to inform patients of these consequences beforehand, in such a way that the latter are able to give informed consent».

Dopo aver affermato che le conseguenze subite dalla donna hanno certamente inciso sulla sua vita privata e dopo aver rigettato la posizione del Governo «according to which the fact that the applicant was a trained nurse dispensed the doctor from following established procedures and informing her of the risks involved in the procedure», la Corte valuta se i rimedi messi a disposizione dallo Stato costituiscano un mezzo idoneo a riparare il danno prodottosi. La possibilità di costituirsi parte civile in un processo per negligenza medica configura uno strumento di riparazione astrattamente efficace, ma il fatto che nel corso del processo non sia stata presa in considerazione la relazione del collegio dei medici con la quale veniva rilevata la mancanza di consenso informato, lo ha reso concretamente ineffettivo.

A questo link il testo della sentenza (fonte HUDOC).

Marta Tomasi
Pubblicato il: Martedì, 15 Gennaio 2013 - Ultima modifica: Lunedì, 03 Giugno 2019
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