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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Dickson v. UK: PMA
4 dicembre 2007

In un caso riguardante l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per un detenuto e la consorte, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte del Regno Unito per non aver garantito tale diritto ai ricorrenti.

Numero
ric. n. 44362/04
Anno
2007

Il caso trae origine dal ricorso presentato dai coniugi Dickson avverso il rifiuto delle autorità britanniche di garantire loro l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita. I due si erano conosciuti in carcere e si erano sposati nel 2001; l'uomo, tuttavia, stava scontando una condanna all'ergastolo. Proprio in ragione della particolarità della loro condizione, avevano richiesto di avere accesso alle tecniche di procreazione assistita, ma le autorità nazionali competenti avevano rigettato la loro istanza. I coniugi hanno quindi presentato ricorso alla Corte EDU per la violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 12 (diritto a fondare una famiglia) della Convenzione.

Riportiamo qui di seguito i passaggi principali della decisione; il testo completo della sentenza è disponibile nel box dowload.

Sulla violazione dell'art. 8:

La Corte, in primis, dichiara l'applicabilità dell'art. 8 CEDU al caso di specie ed afferma che tale disposizione non comporta solamente un obbligo di astensione in capo allo Stato, ma include altresì un'obbligazione positiva che implica l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il diritto al rispetto della vita privata e familiare nelle relazioni inter-individuali.

Con riguardo alla questione delle visite coniugali per i detenuti, pur riconoscendo l'ampiezza del margine d'apprezzamento statale sulla disciplina da adottare, la Corte afferma anche la necessità per lo Stato di prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso concreto. Per i coniugi Dickson, si trattava di una questione di vitale importanza e per tale ragione viene riscontrata l'inadeguatezza del bilanciamento tra gli interessi rilevanti operato dalle autorità britanniche: «The Court therefore finds that the absence of such an assessment as regards a matter of significant importance for the applicants (see paragraph 72 above) must be seen as falling outside any acceptable margin of appreciation so that a fair balance was not struck between the competing public and private interests involved. There has, accordingly, been a violation of Article 8 of the Convention».

Viene perciò riscontrata la violazione dell'art. 8 CEDU. La Corte non esamina la lamentata violazione dell'art. 12 CEDU, dal momento che non sono riscontrabili questioni ulteriori che determinino la violazione di tale diritto.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 04 Dicembre 2007 - Ultima modifica: Giovedì, 30 Maggio 2019
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