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Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Ceccuti e De Barros e Vasconcellos Ponta c. Italia: lo Stato può bloccare cure di dubbia scientificità (caso Stamina)
31 maggio 2016

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non rappresenti violazione dell’art. 8 CEDU il rigetto da parte delle autorità nazionali di una domanda giudiziale volta ad ottenere l’esecuzione di una decisione che autorizzava la somministrazione di un trattamento medico in relazione al quale erano poi sorti dubbi di scientificità.

Numero
ric. n. 52511/14
Anno
2016

Il ricorso era stato presentato dai genitori di una bimba affetta da una grave patologia neurodegenrativa (leucodistrofia metacromatica) che aveva ricevuto autorizzazione giudiziale ad essere sottoposta ai trattamenti proposti dalla Stamina Foundation (Giudice del lavoro di Livorno, 19 marzo 2013).

Dopo le prime cinque infusioni, gli Spedali civili di Brescia si opponevano alla prosecuzione dei trattamenti, essendo emersi nella comunità scientifica seri dubbi in relazione al grado di scientificità degli stessi.  La Corte richiama i pareri negativi resi dai comitati scientifici incaricati di valutare i trattamenti e i processi penali presso il Tribunale di Torino.

Nel  luglio 2014 i genitori della bimba si rivolgono al Giudice del lavoro di Livorno, chiedendo che sia eseguita la decisione del 19 marzo 2013 e che quindi sia proseguita la terapia. Il giudice rigetta la domanda evidenziando come la prosecuzione della prestazione dipenda non solo dalla collaborazione della controparte (l’ospedale), ma anche da quella di soggetti terzi (i medici che si rifiutavano di impiegare terapie di dubbia scientificità). Il rigetto della domanda viene confermato in sede di appello.

Davanti alla Corte EDU i ricorrenti lamentano una violazione del profilo sostanziale dell’art. 2 CEDU, derivante dall’incapacità dello Stato italiano di porre in essere tutte le misure necessarie per proteggere il diritto alla vita della figlia e, sotto il profilo sostanziale, una violazione degli artt. 2 e 6.1 CEDU per mancata esecuzione dell’ordinanza del 19 marzo 2013.

La Corte EDU ritiene che la questione debba essere analizzata alla luce dell’art. 8 della CEDU, dato che l’impossibilità di accedere alle cure oggetto della causa potrebbe rappresentare un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata.

Nel giudizio si rileva che, in materia di cure compassionevoli per malati particolarmente gravi, deve essere riconosciuto in capo agli Stati un ampio margine di apprezzamento.

La Corte rinviene nei dubbi emersi relativi alla mancata scientificità dei trattamenti, alla poca trasparenza e ai rischi per la sicurezza dei pazienti la ragione della mancata esecuzione della decisione resa dal Tribunale di Livorno nel 2013. Non appare quindi arbitraria la decisione del Tribunale di Livorno che nega il carattere esecutivo alla decisione del 2013.

“(…) le tribunal de Livourne a considéré, à juste titre, qu’en l’absence de coopération de l’hôpital et du personnel soignant et compte tenu des doutes existant à l’époque des faits quant à la valeur scientifique de la thérapie litigieuse, la mise en place des soins demandés n’était pas praticable.”

La Corte esclude, ancora, la propria competenza ad assumere decisioni in riferimento al livello di rischio accettabile per sottoporre pazienti a trattamenti sperimentali come cure compassionevoli.

La Corte rigetta, in conclusione, il ricorso, non ritenendo che il comportamento delle autorità giudiziarie italiane abbia oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in queste materie.

Nel box download il testo della decisione in francese.

La Corte si era già pronunciata sul caso Stamina nel caso Durisotto v. Italy.

Una sintesi delle vicende legate ai trattamenti Stamina a questo link.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Martedì, 31 Maggio 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 17 Giugno 2019
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