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Corte di Cassazione – sez. VI-1 civ. – ord. 3004/2018: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini
7 febbraio 2018

La Corte di Cassazione ha consentito l’accesso alle informazioni relative alla madre, che al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata e nel frattempo era deceduta.

Numero
3004
Anno
2018

Essendosi visto negare l’accesso alla documentazione relativa alla propria madre biologica deceduta, il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, invocando il principio di diritto stabilito dalla sezione I della Corte stessa nella sentenza n. 15024 del 2016.

La Corte di Cassazione, nel merito, concorda con il principio espresso nella sentenza precedente e ritiene di non poter considerare operativo il limite dei cento anni dalla produzione del documento di nascita imposto dall’art. 93 co. 2 del d.lgs. 196/2003, in quanto una diversa soluzione comporterebbe la cristallizzazione della scelta di anonimato della madre “anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonché l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre”.

Per questo motivo, in accordo con il precedente orientamento, la Corte ha autorizzato il richiedente ad accedere alle informazioni relative alla defunta madre biologica e alla propria nascita.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

CASI CORRELATI E PRECEDENTI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2017, hanno stabilito la possibilità per una persona nata da un parto anonimo di verificare, attraverso un interpello riservato, che la madre biologica desideri continuare a non essere nominata, nonostante il legislatore non abbia ancora regolamentato la procedura da seguire.

La Corte di Cassazione, il 21 luglio 2016, ha ribaltato la precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha accordato alla richiedente la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima e nel frattempo era deceduta: la Corte ha ritenuto prevalente il diritto della figlia e non accettabile la cristallizzazione della volontà della madre.

Il Tribunale di Milano, il 14 ottobre 2015, ha rigettato la domanda di una donna che chiedeva il riconoscimento dello status di figlia della madre rimasta anonima ai fini del diritto al mantenimento. In questo caso infatti la donna non chiedeva di conoscere le proprie origini, ma il riconoscimento del proprio status e di un assegno mensile, pretese non tali da scalfire il diritto all’anonimato della madre.

Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con ordinanza dell'8 maggio 2015, ha accolto la richiesta di una signora nata da una donna che aveva scelto di non essere nominata al momento del parto, di accedere alle informazioni circa l’identità della propria madre biologica. Il Tribunale, con un articolato provvedimento, chiude il caso Godelli, che aveva portato la questione della ricerca delle proprie origini innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Il 12 novembre 2014, in un reclamo avverso un decreto del Tribunale dei minorenni di Catania, relativo alla richiesta di informazioni ex art. 28 legge 184/1983, la Corte di Appello di Catania ha confermato l’esistenza del diritto dell’adottato ad accedere ai dati della madre naturale, come venutosi a configurare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e della sentenza della Corte EDU nel caso Godelli c. Italia.

La Corte d’Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni (5 novembre 2014) ha rigettato il reclamo di donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni circa l’identità della madre biologica, che non aveva voluto essere nominata al momento del parto e nel frattempo deceduta: il decesso non costituisce revoca implicita dell’anonimato.

Corte costituzionale, sent. 278/2013: nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.

Il 25 settembre 2012, nel caso Godelli c. Italia, la Corte EDU ha dichiarato che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Mercoledì, 07 Febbraio 2018 - Ultima modifica: Martedì, 16 Febbraio 2021
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