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UK - High Court (Family Division) – Kings College Hospital NHS Foundation Trust v. Thomas et al. : trattamenti di sostegno vitale e "best interest of the child"
29 gennaio 2018

UK: La High Court (Family Division) ha stabilito che i trattamenti intensivi di sostegno vitale su un bambino di undici mesi possono essere interrotti anche senza il consenso dei genitori perché non realizzano il suo best interest (Kings College Hospital NHS Foundation Trust v Thomas and others [2018] EWHC 127 (Fam) (29 gennaio 2018).

Numero
[2018] EWHC 127 (Fam)
Anno
2018

Il caso riguarda Isaiah Haastrup, un bambino di undici mesi che aveva sofferto una grave ipossia al momento della nascita. Le sue funzioni cerebrali erano state gravemente compromesse dalla prolungata assenza di battito cardiaco. Dopo la rianimazione al momento della nascita, Isaiah era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e sottoposto a trattamenti di sostegno vitale. I referti medici portati all’attenzione della High Court evidenziano una gravissima lesione delle funzioni cerebrali.

Nonostante la documentazione medica attestante la gravità delle lesioni cerebrali subite dal bambino al momento della nascita e l’impossibilità di recuperare alcuna funzione autonoma, i genitori avevano manifestato il desidero di portare a casa il figlio. A tal fine si sarebbe reso necessario un ulteriore intervento per consentire la ventilazione meccanica. L’ospedale ricorrente consigliava, invece, di intraprendere un percorso di cure palliative.

A fronte del rifiuto dei genitori, il Kings College Hospital presentava ricorso alla Family Division della High Court, chiedendo al giudice di accertare che i trattamenti intensivi, pur essendo finalizzati a prolungare la vita del paziente, non realizzano il suo best interest. Isaiah, ad avviso dei medici, non avrebbe ottenuto alcun beneficio dai trattamenti cui è sottoposto, né da un intervento per la ventilazione meccanica a domicilio. I genitori, invece, chiedevano che i trattamenti non venissero interrotti, ritenendo che fossero apprezzabili piccoli miglioramenti nelle condizioni cliniche del figlio.

La High Court, rifacendosi a numerosi precedenti, fra cui anche Yates and Gard v Great Ormond Street Hospital, sottolinea i principi di diritto che trovano applicazione nei casi relativi al consenso o rifiuto di trattamenti sanitari su minori non capaci:

-          Il punto focale della decisione riguarda la realizzazione del best interest of the child, che va valutato assumendo il punto di vista del paziente.

-          La corte si deve quindi chiedere se proseguire un determinato trattamento sanitario realizzi il best interest del paziente, inteso nel senso più ampio possibile, tanto da comprendere anche ogni valutazione “medical, emotional, sensory and instinctive”.

-          Secondo i giudici, pur a fronte di una forte presunzione a favore dell’adozione di ogni mezzo necessario a salvare o prolungare la vita di un paziente, tale presunzione può essere superata se “the pleasures and the quality of life are sufficiently small and the pain and suffering and other burdens are sufficiently great”.

-          Al fine della decisione, devono essere presi in considerazione i punti di vista dei medici e dei genitori, così come la posizione del paziente, in proporzione alla sua età e alla sua capacità di comprensione.

Sulla base di tali principi e alla luce delle consulenze mediche portate all’attenzione della corte sia dall’ospedale ricorrente, sia dai genitori, il giudice dichiara che i trattamenti di sostegno vitale cui il piccolo paziente è sottoposto non realizzino il suo best interest: “Within this context, examining Isaiah’s best interests from a broad perspective, encompassing medical, emotional, sensory and instinctive considerations, and paying due regard to the fundamental, but not immutable principle of the sanctity of life, I am satisfied that it is not his best interests for life sustaining medical treatment to be continued in respect of Isaiah”.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 29 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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