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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 25849/2017: risarcimento danni per perdita di chance a causa di errata diagnosi che ha impedito ai genitori di scegliere IVG
31 ottobre 2017

Cass., sez. III civile (sent. 31 ottobre 2017, n. 25849): riconosciuto il risarcimento dei danni per perdita di chance a causa di una errata diagnosi che ha impedito ai genitori di scegliere l’aborto a fronte di malformazioni del feto.

Numero
25849
Anno
2017

La Corte di Cassazione, nel caso di mancata informazione riguardo le condizioni del feto per errore diagnostico, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, indipendentemente dalla gravità delle malformazioni, ritenendo ammissibile il ricorso alle presunzioni al fine di determinare la violata volontà della donna di abortire.

Due genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni a un’Azienda Ospedaliera in quanto, a seguito di una errata diagnosi, era stato impedito loro di esercitare il diritto riconosciuto alla madre dall’art. 6 della legge 194/1978 di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza. Solo al momento del parto, infatti, la coppia era venuta a conoscenza della invalidità totale e permanente al 100% del figlio.

La citata l. 194/1978, all’art. 6, consente l’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, “quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Il Tribunale di Brescia accoglieva la domanda dei genitori e condannava l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno per perdita di chance, ovvero la perdita "della possibilità di valutare le due alternative oggettivamente possibili e di scegliere liberamente quella, comunque dolorosa, ma meno grave". La Corte d’Appello, invece, escludeva il diritto dei coniugi al risarcimento dei danni per la perdita di chance, ritenendo che la coppia non fosse riuscita a provare che, ove informata delle malformazioni del figlio, si sarebbe determinato un grave pericolo per la salute della gestante, tale da decidere ed ottenere l’interruzione della gravidanza. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la malformazione non sarebbe stata di gravità tale da consentire di ritenere acquisita la prova in questione, mediante il ricorso a presunzioni, in quanto l’invalidità sembrava incidere sull’espletamento di attività fisica e, soprattutto, sulle funzioni psichiche. Tuttavia, riconosceva un minor danno in forza della compressione del diritto dei genitori ad essere informati della malformazione del nascituro al fine di prepararsi, psicologicamente e materialmente, all’arrivo di un bambino.

I genitori ricorrevano in Cassazione osservando che la L. 194/1978 non esige, tra i suoi requisiti, anche la verifica della gravità delle malformazioni come condizione di operatività della fattispecie.

La Corte di Cassazione ritiene i motivi dei genitori fondati in quanto “il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale; quest'onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, i.e. che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale”. Ciò non comporta che, per procedere mediante presunzioni, occorra trovarsi di fronte ad una malformazione grave, né tantomeno che questa patologia affligga necessariamente le capacità intellettive del nato.

I genitori lamentano, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare la domanda di condanna dell'Azienda ospedaliera al pagamento di interessi legali a decorrere dalla data del fatto illecito, anziché dalla sentenza di primo grado. Riguardo tale argomento, la Corte di Cassazione ribadisce che il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore; in tal senso il danno alla persona deve essere compensato con riferimento alla data dell'illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l'equivalente monetario liquidato in forma equitativa.

Nel box download il testo della sentenza.

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Martedì, 31 Ottobre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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