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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 6436/2015: responsabilità medica
31 marzo 2015

La Cassazione ha stabilito che l'azienda sanitaria è responsabile in solido del fatto illecito del medico convenzionato per l'assistenza medico-generica.

Numero
6436
Anno
2015

Una coppia di genitori ha convenuto dinanzi al giudice civile il primario di neonatologia e l’unità sanitaria per il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione gravissima alla salute del neonato in seguito ad una meningite contratta subito dopo la nascita.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda dei ricorrenti, riconoscendo la responsabilità solidale del medico e dell’azienda sanitaria. Alla sentenza venivano proposto appello sia da parte del medico sia da parte della struttura sanitaria.

La Corte d’appello escludeva la responsabilità professionale del medico, che aveva applicato le cure secondo le conoscenze scientifiche dell’epoca (1982) e attribuiva la responsabilità della malattia postoperatoria all’inefficienza della struttura sanitaria, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni.

L’azienda sanitaria proponeva quindi ricorso in Cassazione. Fra i motivi, veniva rilevata la violazione e falsa applicazione dei principi relativi all’onere della prova: secondo la Corte d’appello, infatti, la ASP era responsabile in quanto non dotata delle misure necessarie ad evitare il contagio della patologia.

La Cassazione rigetta tutti i motivi del ricorso e conferma la responsabilità dell’azienda sanitaria, poiché «esistono elementi di fatto che con criterio di alta probabilità evidenziano il rischio delle infezioni crociate ospedaliere. Tale valutazione, fattuale, appare congruamente motivata».

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 31 Marzo 2015 - Ultima modifica: Martedì, 11 Giugno 2019
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