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Corte costituzionale – sent. 242/2022: regime di esenzione per prestazioni relative alla diagnosi di malattie genetiche rare
9 novembre 2022

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri e aventi ad oggetto l’art. 7 della legge della Regione Puglia n. 36/2021, in tema di modifiche al Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale (ESOMA), in riferimento agli artt. 81 e 117, co. 2, let. m), e co. 3 della Costituzione.

Numero
242
Anno
2022

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due ricorsi presentati nel 2021 e nel 2022, ha impugnato rispettivamente gli artt. 1, co. 2, 5, e 6 della legge regionale n. 28/2021 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - ESOMA) e l’art. 7 della legge regionale n. 36/2021, affermando che tale disciplina, concernente prestazioni diagnostiche relative a malattie genetiche rare, provvede a identificare ulteriori livelli essenziali di assistenza (LEA) non in linea con le previsioni nazionali, specificamente con il d.m. n. 279/2001 in tema di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e con la legge n. 311/2004 in materia di vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, a cui la Regione Puglia è soggetta.

Giacché gli articoli censurati contenuti nella legge regionale 28/2021 sono stati abrogati dall’art. 7 della legge regionale 36/2021, la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al primo ricorso presentato.

Affrontando la prima questione sollevata per mezzo del secondo ricorso, la Corte ritiene necessario verificare se la disciplina regionale preveda l’esenzione per prestazioni che non sono incluse nei LEA, e se da ciò consegua una maggiorazione della spesa sanitaria pubblica.

La Corte ricorda che l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario esprime l’attuazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117 Cost., e che “rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato» (sentenza n. 161 del 2022). Infatti, «[l]a facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è […] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché – ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 – queste ultime non possono erogare prestazioni “non obbligatorie” (par. 6.1).

Dovendo interpretarsi l’art. 7 nel senso che la prestazione diagnostica in oggetto può essere erogata in regime di esenzione unicamente qualora sia inclusa nei LEA determinati dallo Stato, la Corte Costituzionale dichiara la questione infondata.

Con la seconda questione, il ricorrente sostiene l’incostituzionalità dell’art. 7, in quanto la legge statale prevede il regime di esenzione solo nella circostanza in cui la malattia genetica sia stata accertata, e non invece in situazioni di mero sospetto. Tuttavia, la Corte costituzionale stabilisce l’infondatezza della questione, ribadendo la conformità dell’articolo con le disposizioni statali, essendo altresì chiara la previsione di cui all’art. 5 del d.m. 279/2001 che “sulla base di un «sospetto diagnostico» (comma 1), prevede «l’erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi» (comma 2); dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara (comma 4)” (par. 6.2).

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Mercoledì, 09 Novembre 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 15 Febbraio 2023
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