Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La District Court of Travis County ha dichiarato incostituzionale l’Heartbeat Act dello Stato del Texas, poiché l’eccezione al divieto di aborto per “medical emergency” non è una nozione sufficientemente chiara, e produrrebbe nei medici il timore di essere perseguiti per aver praticato un’interruzione di gravidanza in maniera illegittima, rendendo di fatto l’eccezione inapplicabile anche nei casi di gravidanze che mettono a rischio la vita della donna.
La District Court of Travis County ha dichiarato incostituzionale l’Heartbeat Act dello Stato del Texas, poiché l’eccezione al divieto di aborto per “medical emergency” non è una nozione sufficientemente chiara, e produrrebbe nei medici il timore di essere perseguiti per aver praticato un’interruzione di gravidanza in maniera illegittima, rendendo di fatto l’eccezione inapplicabile anche nei casi di gravidanze che mettono a rischio la vita della donna.
Il Tribunale Supremo Amministrativo spagnolo, respingendo il ricorso presentato da tre ONG, riconosce in capo al governo spagnolo un ampio margine di discrezionalità nella determinazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.
La Corte Suprema, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, ribadisce che il c.d. professional practice test è il legal test corretto per stabilire quando un trattamento medico possa essere definito ragionevole. In particolare, il medico non ha l’obbligo di informare il paziente in merito a trattamenti medici alternativi che non ritenga ragionevoli e adeguati alla condizione clinica dell’assistito, in base al proprio giudizio professionale e coerentemente con le pratiche approvate da una commissione medica.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che, nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti a causa di trasfusione di sangue infetto, promosso nei confronti del Ministero della Salute, il verbale redatto dalla Commissione medica costituisce prova legale solo dei fatti avvenuti in sua presenza o da essa compiuti. Le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione espresse, al contrario, sono soggette al libero apprezzamento del giudice.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relative all’art. 4-ter, co. 1, lett. c), e co. 2, del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevate con ricorso del Tribunale ordinario di Brescia in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma istituisce un obbligo vaccinale in capo al personale di strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Nella sent. n. 129/2023 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992, censurata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5, del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti.