Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SRS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblico) che prevede un obbligo vaccinale genericamente imposto in capo alla categoria dei lavoratori esercenti professioni sanitarie.
La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Ucraina per violazione dell’articolo 8 CEDU, in quanto lo Stato ha mancato di tutelare il diritto al consenso informato del paziente. Nel caso in questione, a una donna fu asportato un rene senza preventivamente ottenere il suo consenso. La paziente, inoltre, non fu informata dell’accaduto nemmeno nella successiva fase post-operatoria.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità presentate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, in riferimento all’art. 4 del d.l. 44/2021 e dell’art. 1 della l. 219/2017, a fronte di un difetto di giurisdizione del giudice rimettente nel giudizio principale.
Il Tribunal Constitucional spagnolo ha respinto il ricorso di incostituzionalità presentato da cinquanta deputati del gruppo parlamentare Vox, avente ad oggetto la Ley Orgánica 3/2021 in materia di eutanasia.
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, ed avente ad oggetto l’art. 3, co. 1, della l. 210/1992 in materia di decadenza del diritto all’indennizzo per danni dovuti alla somministrazione vaccinale.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità proposta dal TAR Lombardia e avente ad oggetto l’art. 4, co. 4, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), nella parte in cui la sospensione dell’attività lavorativa, nei confronti dei lavoratori che non adempiono all’obbligo vaccinale, non è prevista unicamente per coloro che svolgono attività che richiedono contatti interpersonali, incrementando quindi il rischio di diffusione del virus.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia vertenti l’art. 4, co. 1, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), in relazione all’art. 32 della Costituzione, e degli artt. 1 della l. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. 44/2021, con riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Brescia, Catania, Padova, e dal TAR Lombardia, in riferimento all’introduzione dell’obbligo vaccinale per i professionisti esercenti prestazioni sanitarie, e la relativa sospensione dalla corresponsione della retribuzione e dall’assegno alimentare in caso di inadempimento di tale obbligo.