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Corte di Giustizia UE – D.M. v. Azienda Ospedale-Università di Padova: validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate per i vaccini contro il COVID-19 e legittimità dell’obbligo vaccinale nazionale
13 luglio 2023

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.

Numero
C‑765/21
Anno
2023

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte è chiamata a verificare la validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, concesse per i vaccini contro la diffusione del COVID-19 dalla Commissione europea, con parere favorevole dell’EMA, alla luce di quanto previsto dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 e in riferimento agli artt. 3 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La Corte richiama l’art. 94 del regolamento di procedura, che stabilisce i requisiti necessari per la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Nello specifico si rammenta che il giudice del rinvio deve sia esplicitare i motivi che lo hanno indotto a sollevare la questione, sia indicare le disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale.

Nel rinvio in oggetto, il giudice nazionale non ha individuato le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate di cui sospetta l’invalidità, e non ha adeguatamente preso in considerazione il loro contenuto. In aggiunta, non è chiaro come la validità di tali autorizzazioni possa condizionare l’esito del procedimento principale, giacché quest’ultimo dipende dalla legittimità dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021, mentre le autorizzazioni in esame non istituiscono alcun obbligo di somministrazione dei vaccini in oggetto.

La Corte dichiara quindi la prima questione irricevibile.

Esaminando congiuntamente le questioni seconda, terza, quarta e quinta, la Corte valuta in primis se il regolamento (CE) n. 507/2006 debba essere interpretato nel senso che esso non consente, al fine di soddisfare l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 imposto da una disposizione nazionale, l’utilizzo di vaccini che siano oggetto di un’autorizzazione condizionata concessa ai sensi del medesimo regolamento, ed in secondo luogo se la sanzione della sospensione dell’attività rivolta ai lavoratori non vaccinati sia legittima alla luce dei principi di proporzionalità e del contraddittorio di cui all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

Richiamando l’art. 168, par. 7, TFUE, la Corte ribadisce che non vi sono restrizioni circa la previsione di obblighi vaccinali destinati solo ad alcune categorie di persone, e che gli Stati Membri sono liberi di adottare normative in tema di politica sanitaria, sebbene nel rispetto del diritto dell’Unione. Ancora, la Corte sottolinea che il giudice del rinvio non ha precisato in che modo dette autorizzazioni abbiano condizionato il contenuto e le modalità dell’obbligo vaccinale previsto dal diritto nazionale, infatti, come già sopra stabilito, le autorizzazioni non impongono la somministrazione dei vaccini in oggetto.

Per quanto concerne l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, il Tribunale di Padova non ha specificato quale sia il collegamento tra il principio di buona amministrazione, che deve essere osservato dagli Stati Membri in sede di esecuzione del diritto dell’Unione, e l’attuazione dell’obbligo di somministrazione previsto dal legislatore nazionale, non avendo dimostrato che tale obbligo è adottato in applicazione dello stesso diritto europeo.

Pertanto, tutte le questioni esaminate sono dichiarate irricevibili.

Con le ultime due questioni, la Corte è chiamata a verificare se il regolamento (UE) n. 2021/953 (in materia di rilascio, verifica e accettazione di certificati di vaccinazione e guarigione), anche alla luce dei principi di proporzionalità e non discriminazione, impedisca l’imposizione dell’obbligo vaccinale in capo agli esercenti le professioni sanitarie, laddove sia consentito ai professionisti esentati per ragioni mediche continuare a svolgere la loro attività applicando delle procedure di sicurezza, ma non sia previsto lo stesso per coloro che non vogliano vaccinarsi. La Corte è chiamata a stabilire, inoltre, se tale normativa nazionale debba applicarsi anche ai cittadini europei che lavorano in Italia.

Posto che il regolamento richiamato non ha come scopo l’identificazione dei criteri su cui basare la validità delle misure sanitarie adottate dagli Stati Membri, la Corte osserva che, in ogni caso, il giudice rimettente non ha concretamente individuato le disposizioni di cui chiede l’interpretazione, facendo meramente riferimento ai principi di proporzionalità e non discriminazione di cui al considerando n. 6 del regolamento stesso. Inoltre, non è chiarito quale sia il nesso tra le disposizioni soggette ad interpretazione, vertenti il rilascio del certificato di vaccinazione o di guarigione, e il giudizio principale, avente a oggetto la legittimità dell’obbligo vaccinale.

Infine, la questione relativa all’applicazione dell’obbligo di somministrazione nei confronti dei lavoratori cittadini di altri Stati Membri è irrilevante, poiché le circostanze del procedimento principale non riguardano una situazione transfrontaliera.

Per tutti i motivi fin qui esposti, la Corte di Giustizia dell’UE stabilisce che il rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Padova è irricevibile.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Giovedì, 13 Luglio 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 18 Gennaio 2024
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