

Questa sezione raccoglie materiali di soft-law (pareri, report, raccomandazioni...), provenienti da diversi ordinamenti, sulle tematiche del biodiritto.
Rapporto n° 306 (2013-2014) su «Les progrès de la génétique, vers une médecine de précision? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médecine personnalisée» dell’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, depositato il 22 Gennaio 2014.
La Food and Drug Administration statunitense discuterà nei prossimi giorni la possibilità di legalizzare la tecnica che permette di creare un embrione a partire da tre diversi gameti. Nel linguaggio scientifico: “oocyte modification in assisted reproduction for the prevention of transmission of mitochondrial disease or treatment of infertility”.
L'Istat ha pubblicato il rapporto“Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”, che offre un quadro d’insieme dei diversi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali del Paese.
L’Agenzia italiana del Farmaco ha tradotto in italiano il documento “I’ve Got Nothing To Lose By Trying It” redatto nel 2013 da Sense About Science, un’associazione no profit che si occupa di comunicazione scientifica in ambito medico.
La Commissione Nazionale d'etica in materia di medicina umana ha elaborato un parere sulla procreazione con assistenza medica.
Il 4 febbraio 2014 è stata pubblicata la revisione da parte dell’AIFA della scheda tecnica della “Pillola del giorno dopo” a base di Levonogestrel (Norlevo) che cancella la vecchia dicitura “il farmaco potrebbe anche impedire l’impianto” sostituendola con “inibisce o ritarda l’ovulazione”.
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“Sinistri, buone pratiche e responsabilità professionale in sanità” è il titolo del rapporto che raccoglie i risultati dell’indagine sui sistemi regionali di gestione sinistri in sanità.
L’Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, con Cergas e Università Bocconi hanno pubblicato il rapporto Oasi 2013.
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, co. 1 e 2 e 4, co. 1, che non consentono alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Secondo il giudice tali norme contrasterebbero con gli artt. 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.